Art. 38 
 
 
                             Biblioteche 
 
  1.  Le  Biblioteche  pubbliche  statali,  uffici  periferici  della
Direzione  generale  Biblioteche  e  Istituti   culturali,   svolgono
funzioni   di   conservazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
bibliografico, assicurandone la pubblica  fruizione.  Le  Biblioteche
possono sottoscrivere, anche per fini di didattica,  convenzioni  con
enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 
  2. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni
e servizi in  economia  ed  effettuano  interventi  conservativi  sul
patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di
importo non superiore a 100.000 euro. 
  3. In caso di assenza di  personale  tecnico-amministrativo  o  per
altre esigenze di carattere organizzativo, le  Biblioteche  pubbliche
statali possono chiedere  al  Segretariato  regionale,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale  di  approvazione
della programmazione degli interventi, di  svolgere  le  funzioni  di
stazione appaltante per attivita' di cui al comma 2. 
  4. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, sono individuate le  Biblioteche  pubbliche
statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.