Art. 41 Norme transitorie e finali e abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 2. Alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e' attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, alla conclusione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016. 3. Al decreto del Presidente del Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) in tutto il testo, la locuzione «consiglio di amministrazione» e' sostituita dalla seguente «consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106»; b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme finali»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106». 4. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Organizzazione, d'intesa con il Segretario generale e con la Direzione generale Bilancio, puo', ai sensi della normativa vigente, assegnare unita' di personale agli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, e agli uffici di cui all'articolo 31, in modo da garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane. 6. Le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'articolo 30. 7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 agosto 2014 Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 5231