Art. 9 
 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. Presso il Ministero e'  istituito  l'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance, di  seguito  denominato:  «Organismo»,
ufficio dirigenziale generale, in forma di  organo  monocratico,  che
svolge, in  piena  autonomia  e  indipendenza,  le  funzioni  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive
modificazioni, raccordandosi,  per  la  raccolta  dei  dati,  con  la
Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio. 
  2. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica,  la  Struttura  tecnica  permanente  per  la
misurazione della performance, prevista dall'articolo  14,  comma  9,
del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive  modificazioni,
alla quale il Capo di Gabinetto assegna il  personale  e  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie, incluso un dirigente di livello
non generale, nell'ambito dei contingenti e delle risorse  attribuiti
agli Uffici di diretta collaborazione. 
  3. Il Direttore  dell'Organismo  individua  un  responsabile  della
Struttura tecnica permanente per  la  misurazione  della  performance
nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai  sensi
del comma 2. 
  4. L'Organismo indipendente  della  valutazione  della  performance
costituisce centro di costo del centro di responsabilita'  «Gabinetto
e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».