Art. 9 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», ufficio dirigenziale generale, in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio. 2. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, incluso un dirigente di livello non generale, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione. 3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2. 4. L'Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».