Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari internazionali multilaterali 1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»; b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Competenza del Ministro del tesoro. 1. Il Ministro del tesoro, in conformita' con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonche' la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo. 2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali e' finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo. Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e di intervento. 2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno".