Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 4 della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  in
  materia  di  partecipazione  dell'Italia  a  organismi   finanziari
  internazionali multilaterali 
 
  1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modalita' di tale partecipazione, nel rispetto  dell'autonomia  degli
organismi internazionali, devono ispirarsi a  criteri  di  efficacia,
economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e  di
intervento»; 
    b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente,
e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina  della  cooperazione
          dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di   sviluppo),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Competenza del Ministro del tesoro. 
              1. Il Ministro del tesoro, in conformita' con i criteri
          stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri  degli  affari
          esteri e del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          cura le relazioni con le banche e i  fondi  di  sviluppo  a
          carattere  multilaterale,  e  assicura  la   partecipazione
          finanziaria alle risorse  di  detti  organismi  nonche'  la
          concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi
          multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo. 
              2.  La  partecipazione   dell'Italia   agli   organismi
          finanziari  internazionali  multilaterali  e'   finalizzata
          all'attuazione  degli  impegni  assunti   nell'ambito   del
          sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo
          sviluppo. Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto
          dell'autonomia  degli  organismi   internazionali,   devono
          ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta'
          e trasparenza delle spese di gestione e di intervento. 
              2-bis. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
          affari esteri, predispone annualmente una  relazione  sulla
          partecipazione  dell'Italia   agli   organismi   finanziari
          internazionali multilaterali. La relazione da' conto  delle
          politiche e delle strategie adottate, dei  criteri  seguiti
          nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
          banche, dai fondi  di  sviluppo  e  dagli  altri  organismi
          multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le  posizioni
          assunte  in  merito   dai   rappresentanti   italiani.   La
          relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica  il
          contributo  finanziario  dell'Italia,  il   numero   e   la
          qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione, riferita
          alle attivita' svolte nell'anno  precedente,  e'  trasmessa
          alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno".