Art. 3. 
 
I valori medi  e  le  misure  del  diritto  speciale  previsti  dagli
articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973,  n.  762,  e  successive
modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati  ed  i  generi
introdotti dall'estero vengono  fissati,  nell'importo  per  ciascuno
indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte  integrante
del presente decreto.