Art. 3 
 
Uffici dirigenziali  di  livello  non  generale  dell'amministrazione
  periferica,  istituti  centrali  e  istituti  dotati  di  autonomia
  speciale 
 
  1.   Gli   uffici   dirigenziali   di    livello    non    generale
dell'Amministrazione  periferica  del  Ministero,  ivi  compresi  gli
istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale  uffici
di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1,  2,
lettera b), e 3, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati nell'allegato 2
al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte  integrante.  Gli
incarichi di direzione  degli  istituti  centrali  e  degli  istituti
dotati di  autonomia  speciale  sono  conferiti  dai  titolari  delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti
dipendono  o  cui  afferiscono,  nel  rispetto  di  quanto   disposto
dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171. 
  2.  Nelle  regioni  Emilia   Romagna,   Liguria   e   Sicilia,   il
soprintendente archivistico svolge altresi' le funzioni di  direttore
dell'Archivio  di  Stato  del  Comune  capoluogo,   senza   ulteriori
emolumenti    accessori.    Conseguentemente,    le    soprintendenze
archivistiche   di   tali   Regioni   assumono    la    denominazione
rispettivamente   di    Soprintendenza    archivistica    dell'Emilia
Romagna-Archivio di Stato  di  Bologna,  Soprintendenza  archivistica
della  Liguria-Archivio  di  Stato   di   Genova   e   Soprintendenza
archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo. 
  3. Le biblioteche pubbliche statali di cui all'art. 38 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,
sono dotate di autonomia  tecnico-scientifica  e  svolgono  i  propri
compiti  tenuto  conto  della  specificita'  delle  raccolte,   della
tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e'
inserita. Al fine di assicurare il buon andamento  degli  istituti  e
l'ottimizzazione  delle  risorse  ad  essi  assegnate,  il  Direttore
generale Biblioteche puo' attribuire ai direttori  delle  biblioteche
uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale   il   coordinamento
dell'organizzazione  e  del  funzionamento  di  una  o   piu'   altre
biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione. 
  4. Sono istituiti quali uffici di livello dirigenziale non generale
la Galleria Nazionale delle Marche, con sede a Urbino, e la  Galleria
Nazionale dell'Umbria, con sede  a  Perugia.  A  tali  istituti  puo'
essere attribuita, con uno o piu' decreti emanati ai sensi  dell'art.
30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, l'autonomia speciale prevista per  gli  istituti
di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
  5. Nelle regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore
del polo museale regionale e' svolta, rispettivamente, dal  direttore
del Palazzo reale di Genova, dal direttore della  Galleria  Nazionale
delle Marche e dal direttore della  Galleria  Nazionale  dell'Umbria,
senza ulteriori emolumenti accessori. 
  6. Al fine di migliorare  la  fruizione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere  storico,
artistico,  architettonico  o  culturale,  con  uno  o  piu'  decreti
ministeriali puo' essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi
della cultura, quali  musei,  archivi  e  biblioteche,  operanti  nel
territorio del medesimo Comune.