Art. 3 Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale 1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1, 2, lettera b), e 3, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 2. Nelle regioni Emilia Romagna, Liguria e Sicilia, il soprintendente archivistico svolge altresi' le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, le soprintendenze archivistiche di tali Regioni assumono la denominazione rispettivamente di Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna-Archivio di Stato di Bologna, Soprintendenza archivistica della Liguria-Archivio di Stato di Genova e Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo. 3. Le biblioteche pubbliche statali di cui all'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche puo' attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o piu' altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione. 4. Sono istituiti quali uffici di livello dirigenziale non generale la Galleria Nazionale delle Marche, con sede a Urbino, e la Galleria Nazionale dell'Umbria, con sede a Perugia. A tali istituti puo' essere attribuita, con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, l'autonomia speciale prevista per gli istituti di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Nelle regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del polo museale regionale e' svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, senza ulteriori emolumenti accessori. 6. Al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere storico, artistico, architettonico o culturale, con uno o piu' decreti ministeriali puo' essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, operanti nel territorio del medesimo Comune.