Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 167 unita' sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 2. In attuazione dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a seguito del terremoto del 2009, e' istituita, fino al 31 dicembre 2019, la Soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere, cui sono attribuite, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di cui agli articoli 32, comma 2, lettere e), l), e o), e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Con il conferimento del relativo incarico dirigenziale da parte del Direttore generale Belle Arti e paesaggio, sentito il Direttore generale Archeologia, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Soprintendenza subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalle strutture periferiche del Ministero nel territorio della citta' dell'Aquila e dei Comuni del Cratere. 3. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al presente decreto, nonche' di quelli relativi agli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nei termini di cui all'art. 41, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal decreto ministeriale 20 luglio 2009. 4. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura statali, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, assicurano la continuita' del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Definite le procedure di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, ai poli museali regionali sono assegnati tutti i musei e i luoghi della cultura statali operanti nel territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente decreto e dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 5. Con riferimento agli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonche' agli istituti di cui all'art. 2, comma 4, primo periodo, del presente decreto, al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di fruizione, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi e/o della definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, essi proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione, in via transitoria e fino alla emanazione dei decreti attuativi, e comunque non oltre la conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, la direzione delle medesime strutture puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero. 6. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture organizzative del Ministero, il Direttore generale Organizzazione e il Direttore generale Bilancio provvedono, ognuno per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 20 luglio 2009, salvo quanto previsto al comma 3. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 27 novembre 2014 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5624