Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate  dal
presente decreto in  numero  di  167  unita'  sono  ricomprese  nella
dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda  fascia  di  cui  alla
tabella A del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171. 
  2. In attuazione dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
assicurare l'unitarieta' e  la  migliore  gestione  degli  interventi
necessari per la  tutela  del  patrimonio  culturale  a  seguito  del
terremoto del 2009, e'  istituita,  fino  al  31  dicembre  2019,  la
Soprintendenza unica Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per  la
citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere, cui sono  attribuite,  con
riferimento al territorio di competenza,  le  funzioni  di  cui  agli
articoli 32, comma 2, lettere e), l), e o),  e  33  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Con  il
conferimento  del  relativo  incarico  dirigenziale  da   parte   del
Direttore generale Belle  Arti  e  paesaggio,  sentito  il  Direttore
generale Archeologia, ai sensi dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  la  Soprintendenza  subentra  in
tutti  i  rapporti  giuridici  posti  in   essere   dalle   strutture
periferiche del Ministero nel territorio della citta'  dell'Aquila  e
dei Comuni del Cratere. 
  3. Fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali  relativi  agli  uffici  di  cui  al  presente
decreto, nonche' di quelli relativi agli Istituti dotati di autonomia
speciale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3,  lettera
a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto
2014, n. 171, sono fatte salve le  strutture  organizzative  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
e successive modificazioni, nei termini di cui all'art. 41, comma  6,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171, e dal decreto ministeriale 20 luglio 2009. 
  4. Fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali dei poli museali regionali, i musei e i luoghi
della cultura statali, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 30,
comma 2, lettera a), e  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  29  agosto  2014,  n.  171,  assicurano  la
continuita' del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e
strumentali loro  assegnate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Definite le procedure di conferimento dei  relativi
incarichi dirigenziali, ai  poli  museali  regionali  sono  assegnati
tutti  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  statali  operanti  nel
territorio della regione, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 6, del presente decreto e dall'art. 35, comma  3,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 
  5. Con riferimento agli istituti dotati di  autonomia  speciale  di
cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonche'
agli istituti di cui all'art. 2, comma 4, primo periodo, del presente
decreto, al fine di assicurare la continuita' del  servizio  pubblico
di  fruizione,  nelle  more  dell'emanazione  dei  relativi   decreti
attuativi  e/o  della  definizione  delle   relative   procedure   di
conferimento   degli   incarichi   dirigenziali,   essi    proseguono
l'ordinario svolgimento  delle  attivita'  con  le  risorse  umane  e
strumentali loro  assegnate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto.   Al   fine   di   agevolare   il   processo   di
riorganizzazione, in via  transitoria  e  fino  alla  emanazione  dei
decreti  attuativi,  e  comunque  non  oltre  la  conclusione   delle
procedure di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ai  sensi
dell'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  29  agosto  2014,  n.  171,  la  direzione  delle  medesime
strutture puo' essere temporaneamente conferita, ai  sensi  dell'art.
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente  del
Ministero. 
  6. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,  al
fine  di  assicurare   l'immediata   operativita'   delle   strutture
organizzative del Ministero, il Direttore generale  Organizzazione  e
il Direttore generale  Bilancio  provvedono,  ognuno  per  quanto  di
rispettiva competenza, alla verifica della congruita'  delle  risorse
umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le
eventuali  sedi  e  sezioni  distaccate,  e  adottano,   sentiti   il
Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti
necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale
e periferica del Ministero. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto ministeriale  20  luglio  2009,  salvo  quanto
previsto al comma 3. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. 
    Roma, 27 novembre 2014 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 5624