(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini  DOP  «Montepulciano
                             d'Abruzzo» 
 
    Il penultimo comma dell'articolo 4  e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo»  devono  essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite  decade  il  diritto
alla denominazione per tutto il prodotto.». 
    Il penultimo comma dell'articolo  4  dell'Allegato  1,  Sottozona
Casauria o Terre di Casauria, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre  di
Casauria» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la
produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di  cui  trattasi.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto  il
prodotto. ». 
    Il terzo  e  l'ultimo  comma  dell'articolo  5  dell'Allegato  1,
Sottozona Casauria o Terre di Casauria, e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
      «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sentita   la   Regione
Abruzzo.». 
      «Per il vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
le denominazioni d'origine controllata e le  indicazioni  geografiche
tipiche  compatibili  con  la  piattaforma   ampelografica   relative
all'area interessata.». 
    Il penultimo comma dell'articolo  4  dell'Allegato  2,  Sottozona
Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  «Terre  dei  Vestini»
devono  essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'   la
produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di  cui  trattasi.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto  il
prodotto.». 
    Il terzo  e  l'ultimo  comma  dell'articolo  5  dell'Allegato  2,
Sottozona Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: 
      «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sentita   la   Regione
Abruzzo.». 
      «Per il vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
le denominazioni d'origine controllata e le  indicazioni  geografiche
tipiche  compatibili  con  la  piattaforma   ampelografica   relative
all'area interessata.». 
    Il penultimo comma dell'articolo  4  dell'Allegato  3,  Sottozona
Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona  «Alto  Tirino»  devono
essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,  purche'  la  produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto  limite
decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». 
    Il terzo  e  l'ultimo  comma  dell'articolo  5  dell'Allegato  3,
Sottozona Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: 
      «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sentita   la   Regione
Abruzzo.». 
      «Per il vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
le denominazioni d'origine controllata e le  indicazioni  geografiche
tipiche  compatibili  con  la  piattaforma   ampelografica   relative
all'area interessata.». 
    Il penultimo comma dell'articolo  4  dell'Allegato  4,  Sottozona
Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  «Terre  dei  Peligni»
devono  essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'   la
produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di  cui  trattasi.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto  il
prodotto.». 
    Il terzo  e  l'ultimo  comma  dell'articolo  5  dell'Allegato  4,
Sottozona Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Per il vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
le denominazioni d'origine controllata e le  indicazioni  geografiche
tipiche  compatibili  con  la  piattaforma   ampelografica   relative
all'area interessata.». 
    Il penultimo comma dell'articolo  4  dell'Allegato  5,  Sottozona
Teate, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Teate»  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi  di  cui  trattasi.  Oltre  detto  limite
decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». 
    Il terzo  e  l'ultimo  comma  dell'articolo  5  dell'Allegato  5,
Sottozona Teate, e' sostituito dal seguente testo: 
      «Per il vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso
le denominazioni d'origine controllata e le  indicazioni  geografiche
tipiche  compatibili  con  la  piattaforma   ampelografica   relative
all'area interessata.».