Allegato Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP «Montepulciano d'Abruzzo» Il penultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. ». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Alto Tirino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Peligni» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Teate» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, e' sostituito dal seguente testo: «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».