Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. L'attivazione dell'opzione  di  cui  al  presente  decreto  deve
essere effettuata, in ogni caso, nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate  a  legislazione  vigente,  senza  determinare  esuberi  di
personale e nel rispetto della competenza  regionale  in  materia  di
programmazione dell'offerta formativa territoriale.