Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. L'attivazione dell'opzione di cui al presente decreto deve essere effettuata, in ogni caso, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale e nel rispetto della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale.