Art. 2 Trasferimento del personale del Dipartimento per lo sviluppo economico 1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e coesione - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge, e' trasferito, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, secondo le seguenti modalita': a) il personale individuato attraverso le procedure selettive di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, e' trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 1; b) il restante personale, nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 2, transita dai ruoli del Ministero dello sviluppo economico ai ruoli dell'Agenzia, nei quali e' inquadrato anche in sovrannumero ai sensi del medesimo art. 10, comma 5, del decreto-legge. Tale personale mantiene il trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonche' l'inquadramento previdenziale di provenienza, senza che da cio' derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 2. A seguito del disposto del comma 1, lettere a) e b), in attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del citato decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' ridotta la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente al contingente di personale trasferito, con riferimento al personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali. Per quello dirigenziale la riduzione e' stata operata con decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158. 3. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' rideterminata in aumento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazione, in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata tab. 3. 4. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al personale non dirigenziale e' rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tab. 4. A tal fine si procede in base alla tabella di trasposizione automatica, di cui all'allegato 1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 31 luglio 2009, nel sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che e' identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che e' equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione in materia di orario di lavoro. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia provvedono ad adeguare le rispettive strutture organizzative, ai sensi della normativa vigente.