Art. 2 
 
 
            Trasferimento del personale del Dipartimento 
                      per lo sviluppo economico 
 
  1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e  coesione  -  ad
eccezione   di   quello   afferente   la   direzione   generale   per
l'incentivazione e le  attivita'  imprenditoriali  -  che  non  abbia
esercitato il diritto di opzione di cui all'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge,   e'   trasferito,   sulla   base    delle    funzioni
rispettivamente  attribuite,  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri e all'Agenzia, secondo le seguenti modalita': 
    a) il personale individuato attraverso le procedure selettive  di
cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, e' trasferito nei ruoli
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   nel   limite   del
contingente numerico di cui alla tab. 1; 
    b) il restante personale, nel limite del contingente numerico  di
cui alla tab. 2, transita dai  ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo
economico ai ruoli dell'Agenzia, nei quali  e'  inquadrato  anche  in
sovrannumero  ai  sensi  del  medesimo  art.   10,   comma   5,   del
decreto-legge.  Tale  personale  mantiene  il  trattamento  economico
complessivo gia' in godimento alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge, nonche' l'inquadramento previdenziale di  provenienza,
senza che da cio' derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per
il bilancio dello Stato. 
  2. A seguito del  disposto  del  comma  1,  lettere  a)  e  b),  in
attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del  citato  decreto-legge,
con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  ridotta  la
dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in  misura
corrispondente  al   contingente   di   personale   trasferito,   con
riferimento   al   personale   appartenente   alle   qualifiche   non
dirigenziali. Per quello dirigenziale la riduzione e'  stata  operata
con decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158. 
  3.  La  dotazione  organica  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e' rideterminata in aumento  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  successive  modificazione,  in
misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata
tab. 3. 
  4.  La  dotazione  organica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri relativa al personale non dirigenziale e'  rideterminata  in
aumento, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  e  successive
modificazioni,in misura corrispondente al contingente di personale di
cui alla tab. 4. A tal fine  si  procede  in  base  alla  tabella  di
trasposizione automatica,  di  cui  all'allegato  1  del  CCNL  della
Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 31  luglio
2009, nel sistema di classificazione delle  aree  e  delle  posizioni
economiche del precedente sistema classificatorio, che e' identico  a
quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei
Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che e' equiparata
alla categoria  B  con  assegnazione  del  parametro  retributivo  di
confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione in materia di orario di
lavoro. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia  provvedono
ad adeguare le rispettive strutture  organizzative,  ai  sensi  della
normativa vigente.