Art. 7 
 
 
Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia
                       di sviluppo e coesione 
 
  1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle  risorse  finanziarie
relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa  quella  dei
residui passivi e perenti, e' assicurata da un dirigente appartenente
ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo  e  coesione,  che  non  ha
esercitato il diritto di opzione, che la  esercita  d'intesa  con  il
Direttore generale dell'Agenzia, a  valere  dei  pertinenti  capitoli
iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, mediante conferimento di apposita  delega  dal  Presidente
del Consiglio o dall'Autorita' politica delegata. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie  relative
al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della  quota  interessi  e
della quota capitale delle rate di  ammortamento  relative  ai  mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria  nonche'  il  Fondo   per   gli
interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia  di
Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia  e
Como,  colpiti  dalle  avversita'   atmosferiche   del   1987,   come
determinate a legislazione vigente  dalla  legge  di  bilancio,  sono
trasferite nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie  relative
alle  somme  da  trasferire  agli  uffici  speciali  per  la   citta'
dell'Aquila e per i Comuni del  cratere,  al  Comune  dell'Aquila  ed
altri soggetti per la ricostruzione il  rilancio  socioeconomico  dei
territori interessati da sisma dell'aprile 2009, come  determinate  a
legislazione vigente dalla legge  di  stabilita'  e  dalla  legge  di
bilancio, sono trasferite nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per essere  assegnate  alla  Presidenza
del Consigli dei ministri. 
  4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio  e  ai
residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi a competenze
trasferite  all'Agenzia  e   alla   Presidenzadel   Consiglio,   sono
rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalita' previste
dalle normativa vigente, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  essere  destinate   alle   due
amministrazioni.