Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione 1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa quella dei residui passivi e perenti, e' assicurata da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo e coesione, che non ha esercitato il diritto di opzione, che la esercita d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia, a valere dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mediante conferimento di apposita delega dal Presidente del Consiglio o dall'Autorita' politica delegata. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi e della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per l'edilizia sanitaria nonche' il Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle avversita' atmosferiche del 1987, come determinate a legislazione vigente dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative alle somme da trasferire agli uffici speciali per la citta' dell'Aquila e per i Comuni del cratere, al Comune dell'Aquila ed altri soggetti per la ricostruzione il rilancio socioeconomico dei territori interessati da sisma dell'aprile 2009, come determinate a legislazione vigente dalla legge di stabilita' e dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate alla Presidenza del Consigli dei ministri. 4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi a competenze trasferite all'Agenzia e alla Presidenzadel Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalita' previste dalle normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.