Art. 3 
 
 
                      Ampliamento delle fusioni 
 
  1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti  parte  di
un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato  il
provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il  mese
successivo  al  provvedimento,  copia  della   legge   regionale   di
ampliamento della fusione al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
per gli affari interni e  territoriali  -  Direzione  centrale  della
finanza locale, piazza  del  Viminale,  1  -  00184  Roma  -  Ufficio
sportello            unioni            all'indirizzo            mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it.  L'ampliamento  del  numero  degli
enti facenti  parte  di  un  comune  nato  per  fusione  comporta  la
rideterminazione    del    contributo    straordinario     attribuito
originariamente a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  al
provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la  decorrenza
originaria del contributo straordinario  attribuito  al  comune  fuso
prima del provvedimento regionale di ampliamento.