Art. 4 
 
          Alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. L'ammontare del gettito dell'imposta  municipale  propria  (IMU)
2014 ad aliquota base di spettanza comunale presa  a  riferimento  ai
fini della  formazione  e  del  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale per lo stesso anno e' pari, per ciascun comune,  all'importo
comunicato in data 16 giugno 2014 dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze. 
  2. L'ammontare del gettito del tributo per i  servizi  indivisibili
(TASI) ad aliquota base presa a riferimento ai fini della  formazione
e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo  stesso  anno
e' pari, per ciascun comune, all'importo comunicato in data 16 giugno
2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle
finanze. 
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge
n. 228 del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta'
comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura  di  gestione  versa  al
capitolo  3697  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  una  quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni
a statuto ordinario  e  delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna  pari,
complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per  ciascun
comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2014 di cui al
comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto. 
  4. Per l'anno 2014, nel caso in cui per il singolo comune la  somma
degli importi stimati di cui ai precedenti commi  1  e  2,  al  netto
della riduzione prevista dal comma 3,  sia  superiore  alla  base  di
riferimento  definita  ai  sensi  dell'articolo  2,  l'Agenzia  delle
entrate - Struttura di gestione versa al capitolo  3576  dell'entrata
del bilancio dello Stato una ulteriore quota dell'imposta  municipale
propria di spettanza dei comuni  pari  alla  differenza,  determinata
nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B, allegato al
presente decreto. 
  5. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a  procedere,
in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi  3  e  4,  i  comuni
interessati sono tenuti  a  versare  la  somma  residua  direttamente
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   dando   comunicazione
dell'adempimento  al  Ministero  dell'interno.  In  caso  di  mancato
versamento da parte del comune entro il 31  dicembre  2014  l'Agenzia
delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni
successivi a valere sui versamenti  di  entrata  a  qualunque  titolo
dovuti al comune.