Art. 4 Alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) 2014 ad aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo stesso anno e' pari, per ciascun comune, all'importo comunicato in data 16 giugno 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 2. L'ammontare del gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ad aliquota base presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo stesso anno e' pari, per ciascun comune, all'importo comunicato in data 16 giugno 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2014 di cui al comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto. 4. Per l'anno 2014, nel caso in cui per il singolo comune la somma degli importi stimati di cui ai precedenti commi 1 e 2, al netto della riduzione prevista dal comma 3, sia superiore alla base di riferimento definita ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo 3576 dell'entrata del bilancio dello Stato una ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B, allegato al presente decreto. 5. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi 3 e 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2014 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.