Art. 5 Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 1. Per l'anno 2014 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento di cui all'articolo 2 e la somma delle entrate proprie stimate di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, al netto della riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 2. Le quote del Fondo di solidarieta' di cui al comma 1 sono incrementate degli importi relativi alla stima del gettito IMU per gli immobili di proprieta' comunale, derivante dalla verifica pubblicata in data 31 maggio 2013 sul Portale del federalismo fiscale, e utilizzati per il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2013. 3. L'importo spettante per l'anno 2014, ai sensi dei commi 1 e 2, a titolo di Fondo di solidarieta' comunale a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' riportato nell'elenco C allegato al presente decreto. 4. Sugli importi di cui al comma 3 saranno applicate le riduzioni di cui al citato articolo 47, comma 8, del decreto-legge 66 del 2014, nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2014, nonche' le riduzioni delle risorse riallocate presso il Ministero dell'interno in applicazione del comma 31-sexies, dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».