Art. 5 
 
     Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 
 
  1. Per l'anno 2014 ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e
delle regioni Siciliana e Sardegna e' attribuita una quota  a  titolo
di Fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza  tra
la base di riferimento di cui all'articolo 2 e la somma delle entrate
proprie stimate di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, al netto della
riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 
  2. Le quote del Fondo di  solidarieta'  di  cui  al  comma  1  sono
incrementate degli importi relativi alla stima del  gettito  IMU  per
gli  immobili  di  proprieta'  comunale,  derivante  dalla   verifica
pubblicata in  data  31  maggio  2013  sul  Portale  del  federalismo
fiscale, e utilizzati per il decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3  ottobre
2013. 
  3. L'importo spettante per l'anno 2014, ai sensi dei commi 1 e 2, a
titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  a  ciascun  comune  delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e  Sardegna  e'
riportato nell'elenco C allegato al presente decreto. 
  4. Sugli importi di cui al comma 3 saranno applicate  le  riduzioni
di cui al citato articolo 47, comma 8, del decreto-legge 66 del 2014,
nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'interno in data 4
settembre 2014, nonche' le riduzioni delle risorse riallocate  presso
il  Ministero  dell'interno  in  applicazione  del  comma  31-sexies,
dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  recante
«Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica».