(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  descritto   nel   presente
disciplinare dovra'  essere  monitorata  documentando  per  ognuna  i
prodotti in entrata  e  i  prodotti  in  uscita.  In  questo  modo  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura
di controllo, dei produttori e dei confezionatori,  e'  garantita  la
tracciabilita' di tutte  le  fasi  del  processo  di  produzione  del
prodotto. 
    Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  dovranno  assoggettarsi  al  controllo  da  parte
dell'organismo di controllo di cui  al  successivo  art.  7,  secondo
quanto  disposto  dal  presente  disciplinare  di  produzione  e  dal
relativo piano di controllo.