Art. 3 Ricevuta di presentazione del deposito e comunicazione della data di validita' del deposito 1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web; detta ricevuta viene rilasciata con le medesime modalita' e contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le domande di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. A seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validita' del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti e' effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.