Art. 3 
 
 
               Ricevuta di presentazione del deposito 
        e comunicazione della data di validita' del deposito 
 
  1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito
telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta  di
avvenuta presentazione dello stesso prodotta  tramite  l'applicazione
web; detta ricevuta viene rilasciata  con  le  medesime  modalita'  e
contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le  domande  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore  generale  per  la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del
Ministero dello sviluppo economico dell'11  luglio  2014.  A  seguito
della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  dei  dati
relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia
delle entrate viene trasmessa,  all'indirizzo  mail  del  depositante
indicato nella domanda o atto  depositato,  in  relazione  a  ciascun
deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validita'
del deposito  medesimo  in  base  a  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in
cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti  e'  effettuato  in
pari data.  Negli  altri  casi  coincide  con  quella  successiva  di
effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.