Art. 4 
 
 
                 Pagamento dei diritti e delle tasse 
 
  1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma  1,
il pagamento dei relativi  diritti  e  tasse  e'  effettuato  secondo
quanto previsto dal provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del direttore generale per la lotta alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n.  281,  che  prevede
l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi  identificativi  e
del modello F24 Enti pubblici. Per i  depositi  di  cui  all'art.  1,
comma 3, si applicano le previgenti modalita' di pagamento fino  alla
data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui  all'art.  1,  comma  7
continuano ad applicarsi le previgenti modalita'  di  pagamento  fino
alla data indicata nel decreto del direttore generale  per  la  lotta
alla  contraffazione  -  Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   del
Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art.  1,  comma
7. 
  2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei  diritti  e  delle
tasse  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli   di   proprieta'
industriale di cui  all'art.  1,  comma  1,  deve  essere  effettuato
esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1. 
    Roma, 26 gennaio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Gulino