Art. 4 Pagamento dei diritti e delle tasse 1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma 1, il pagamento dei relativi diritti e tasse e' effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 3, si applicano le previgenti modalita' di pagamento fino alla data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 7 continuano ad applicarsi le previgenti modalita' di pagamento fino alla data indicata nel decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 1, comma 7. 2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale di cui all'art. 1, comma 1, deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1. Roma, 26 gennaio 2015 Il direttore generale: Gulino