Art. 3 
 
                       Operazioni ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti
concessi dai  soggetti  finanziatori  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto attuativo.