Art. 6 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Alla concessione delle garanzie di cui al  presente  decreto  e'
destinata una quota pari al 5 percento delle risorse disponibili  per
la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni
anno, fino a un importo  annuo  massimo  di  euro  30.000.000,00.  La
predetta quota e l'importo annuo massimo  delle  risorse  disponibili
sono  aggiornate,  con  cadenza  biennale,  con   provvedimento   del
Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale  per  il
microcredito,  tenuto  conto  dell'andamento  del  mercato  e   delle
garanzie rilasciate. 
  2. Per la concessione delle garanzie di cui  al  presente  decreto,
sono altresi' utilizzate le somme affluite al  Fondo  rivenienti  dai
versamenti di enti, associazioni, societa'  o  singoli  cittadini  ai
sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
successive modificazioni e integrazioni.