Art. 4 
 
 
                   Rivalutazione delle condizioni 
 
  1. L'AIFA si riserva di assumere ogni diversa  valutazione  e  ogni
piu' opportuna determinazione a tutela della sicurezza dei  pazienti,
in applicazione  dell'art.  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  n.
536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, a seguito  dell'analisi
dei dati raccolti attraverso  il  suddetto  monitoraggio  o  di  ogni
ulteriore evidenza scientifica che dovesse rendersi disponibile. 
    
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e sostituisce la precedente determina n. 622 DG/2014  del  23  giugno
2014 (Gazzetta Uficiale n.147 del 27 giugno 2014). 
    Roma, 30 gennaio 2015 
 
                                          Il direttore generale: Pani