(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                          Senato Accademico 
 
    1. Il Senato Accademico e' l'organo di  indirizzo  propositivo  e
consultivo in materia di  didattica,  di  ricerca,  di  servizi  agli
studenti e al territorio. 
    2. Sono attribuite al Senato Accademico funzioni di raccordo e di
coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 
    3.  Il  Senato  Accademico  e'  presieduto  dal  Rettore  ed   e'
costituito, su base elettiva, da 23 componenti nominati  con  decreto
del Rettore sulla base dei seguenti criteri: 
      a) 6 Direttori di Dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in
collegi distinti per Facolta', in modo da  rappresentare  le  diverse
aree scientifico disciplinari  dell'Ateneo.  Ogni  docente  vota  nel
collegio di una sola Facolta'; 
      b) 11 docenti di ruolo, appartenenti a Dipartimenti diversi  in
rappresentanza delle aree scientifico disciplinari, che non ricoprano
la carica di Direttore di Dipartimento e Presidente del Consiglio  di
Facolta'  eletti,  tra  i  Dipartimenti  che  non  hanno  espresso  i
Direttori di cui alla lett. a), in collegi distinti; 
      c) 4 rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti  per
la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso,
a  corsi  di  dottorato  e  a  scuole  di  specializzazione  attivati
nell'Ateneo; 
      d) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 
    4. L'elezione dei componenti di cui alle lett. a) e b) avviene in
due turni distinti. I procedimenti e le modalita'  per  l'elezione  e
per l'eventuale sostituzione dei  componenti  del  Senato  Accademico
sono disciplinati dal Regolamento Elettorale di Ateneo. 
    5. Alle sedute del Senato Accademico partecipano,  senza  diritto
di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale;  quest'ultimo
svolge le funzioni di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal
personale a cio' addetto.