(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                        Nucleo di Valutazione 
 
    1. Il Nucleo di Valutazione e' organo indipendente di valutazione
interna della gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e
di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 
    2. Il Nucleo e' composto da: 
      a) 7 componenti nominati dal Consiglio di  Amministrazione,  su
proposta  del  Rettore,  tra  persone   di   elevata   qualificazione
professionale, di cui: 
        il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati
in servizio nell'Ateneo; 
        4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno 2  individuati
tra esperti nel campo della valutazione; 
        2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo. 
      b) 2 studenti eletti dal Consiglio  degli  Studenti,  con  voto
limitato ad uno. 
    3. Le norme relative al funzionamento del Nucleo  sono  stabilite
con apposito regolamento. 
    4. Il Nucleo di Valutazione: 
      a) definisce i criteri ed  i  parametri  di  riferimento  della
valutazione,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  Sistema   di
Valutazione Nazionale; 
      b) verifica la qualita' e l'efficacia  dell'offerta  didattica,
nonche' la qualita' dei servizi agli studenti, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti
istituite in ciascuna Facolta' ai sensi dell'art. 40; 
      c)  verifica  la  produttivita'  della   ricerca   svolta   dai
Dipartimenti; 
      d)  valuta  la  congruita'   del   curriculum   scientifico   e
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'articolo 23, comma 1 della legge n. 240/10; 
      e)  valuta  i  risultati  conseguiti  dalle  strutture  e   dal
personale ai sensi della normativa vigente; 
      f) provvede a rendere pubblici  atti,  criteri  e  valutazioni,
anche relative alla didattica, in  forma  singola  e  aggregata,  nel
rispetto  delle  norme   relative   alla   trasparenza   degli   atti
amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone; 
      g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al  Rettore,
al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. 
    5. L'Universita'  assicura  al  Nucleo  autonomia  decisionale  e
strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle  informazioni
e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.