Art. 19. Garante degli Studenti 1. Il Garante degli Studenti e' l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari. 2. Il Garante degli Studenti e' un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico. 3. Il Garante degli Studenti dura in carica tre anni e non e' immediatamente riconfermabile. Puo' essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a causa di inadempienze, irregolarita' o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano col Garante degli Studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone. 6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'attivita' svolta.