(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                       Garante degli Studenti 
 
    1. Il Garante degli Studenti e' l'organismo istituito al fine  di
offrire assistenza e consulenza agli studenti che si  ritengano  lesi
nei propri diritti o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  carenze  o
ritardi  imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti,   anche
omissivi, di organi, uffici o singoli  soggetti  dell'Universita'  di
Cagliari. 
    2. Il Garante degli Studenti e' un magistrato  o  un  avvocato  a
riposo, nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico. 
    3. Il Garante degli Studenti dura in carica tre  anni  e  non  e'
immediatamente   riconfermabile.   Puo'    essere    revocato,    con
provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a  causa  di
inadempienze,  irregolarita'  o  ritardi  nell'esercizio  delle   sue
funzioni. 
    4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni  del  Garante  degli  Studenti.  Le  spese
relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 
    5. Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'Amministrazione
universitaria collaborano  col  Garante  degli  Studenti,  garantendo
l'accesso agli atti ed ai documenti,  nel  rispetto  della  normativa
vigente  sulla  trasparenza  degli  atti   amministrativi   e   sulla
riservatezza delle persone. 
    6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale,
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'attivita'
svolta.