(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il Comitato per lo  sport  universitario  e'  l'organismo  che
coordina  le  attivita'  sportive  a  vantaggio  dei  componenti   la
comunita' universitaria. 
    2. Il Comitato e' composto: 
      a) dal Rettore dell'Universita', o  da  un  suo  delegato,  che
assume le funzioni di Presidente; 
      b) da 2  membri  designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale; 
      c) da 2 studenti eletti in occasione del  rinnovo  delle  altre
rappresentanze  studentesche,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento per l'elezione degli studenti; 
      d) dal Direttore Generale  o  da  un  suo  delegato,  anche  in
qualita' di segretario. 
    3. Il Comitato: 
      a)  definisce   le   regole   generali   per   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in  forma
individuale che associata; 
      b) esprime pareri e propone la stipula di  convenzioni  per  la
gestione dei servizi e degli  impianti  sportivi  universitari  e  ne
verifica l'attuazione; 
      c) definisce gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli
impianti e delle attivita' sportive e  i  relativi  piani  di  spesa,
assicurando la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e  delle
attrezzature, anche da parte di coloro  che  non  svolgono  attivita'
agonistica; 
      d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi ed  i
programmi di edilizia sportiva; 
      e) redige una relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la
trasmette al Consiglio di Amministrazione. 
    4. Il Comitato e' costituito con decreto  rettorale,  e  dura  in
carica un biennio accademico.