Art. 22. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: a) attivita' e servizi didattici; b) diritto allo studio; c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero. 3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su: a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti; b) le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione di servizi. 4. Il Consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo. 5. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti, di cui al comma 3, non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate. 6. Il Consiglio e' composto: a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione; c) dai rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione; d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario; e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio; f) da 3 studenti per Facolta' eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni Consiglio di Facolta' tra gli stessi rappresentanti; g) da 1 rappresentante per Facolta' degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni Consiglio di Dipartimento partecipante alla Facolta'. 7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti. 8. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e puo' eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 9. L'attivita' del Consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico. 10. L'Universita' garantisce al Consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.