(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  l'organismo  autonomo  di
organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 
    2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: 
      a) attivita' e servizi didattici; 
      b) diritto allo studio; 
      c) attivita' formative autogestite  nel  campo  della  cultura,
dello sport e del tempo libero. 
    3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su: 
      a)  la  determinazione  delle  contribuzioni  a  carico   degli
studenti; 
      b) le forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad  attivita'
connesse all'erogazione di servizi. 
    4. Il Consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere  sul
documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo. 
    5. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio  degli  studenti,
di cui al comma 3, non vengano  accolti,  le  delibere  degli  organi
competenti devono essere motivate. 
    6. Il Consiglio e' composto: 
      a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; 
      b)  dai  rappresentanti  degli  studenti   nel   Consiglio   di
Amministrazione; 
      c) dai rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione; 
      d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo  sport
universitario; 
      e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il
diritto allo studio; 
      f) da 3 studenti per Facolta' eletti, con una sola  preferenza,
dai rappresentanti presenti in ogni Consiglio  di  Facolta'  tra  gli
stessi rappresentanti; 
      g) da 1 rappresentante per Facolta' degli studenti iscritti  ai
Corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione, eletti, con una
sola  preferenza,  dai  rappresentanti   dei   dottorandi   e   degli
specializzandi in ogni Consiglio di  Dipartimento  partecipante  alla
Facolta'. 
    7.  Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  1/3   dei
componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta  allargata
a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e  dai
Regolamenti. 
    8. Il Consiglio dura  in  carica  due  anni,  elegge  al  proprio
interno un  Presidente  e  puo'  eleggere  una  Giunta  con  funzioni
istruttorie e di coordinamento. 
    9. L'attivita' del  Consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito
regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal Rettore,
sentito il Senato Accademico. 
    10. L'Universita'  garantisce  al  Consiglio  degli  studenti  il
supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.