(Allegato-art.29)
                              Art. 29. 
 
 
         Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il Consiglio di Dipartimento: 
      a) in coerenza con le linee programmatiche di  Ateneo,  approva
il  piano  triennale  delle  attivita'  di  ricerca,  da   aggiornare
annualmente,  nonche'  la  relazione  consuntiva  dei   docenti   del
Dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione  delle  risorse
finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali  di  cui
il Dipartimento ha la disponibilita'. Collabora  con  i  Consigli  di
Facolta'  e  i  Consigli  di  corso  di  studio  e  di  classe  nella
definizione delle attivita' didattiche; 
      b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la
parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il  principio
del bilancio unico; 
      c)  propone  alle  Facolta',  anche  congiuntamente  ad   altri
Dipartimenti, l'istituzione  e  la  modifica  dei  corsi  di  studio,
predisponendo  i  relativi   ordinamenti,   sentita   la   componente
studentesca della Commissione paritetica della Facolta'  interessata,
ovvero secondo modalita' definite nel regolamento didattico; 
      d)  propone  alle  Facolta',  anche  congiuntamente  ad   altri
Dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la  soppressione  di
corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse  di  docenza  di
ruolo  necessarie  per  il  rispetto  dei  requisiti  stabiliti   dal
Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento,
la  copertura  dei  crediti  di  base  e   caratterizzanti   presenti
nell'offerta formativa; 
      e) comunica annualmente ai Consigli  di  Facolta'  la  delibera
sull'assegnazione dei  compiti  didattici  ai  docenti  afferenti  al
Dipartimento,   garantendone   l'impiego,   nella   copertura   degli
insegnamenti   dei   corsi,   secondo   equita',   funzionalita'    e
razionalita', dando priorita' alla copertura dei corsi di  laurea  ed
in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti; 
      f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e  del  principio
del giudizio tra pari, sulle proposte  di  chiamata  dei  docenti  di
prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori  a  tempo
determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca  e
sul conferimento degli assegni di ricerca;  delibera  altresi'  sulle
richieste di  personale  tecnico  amministrativo.  Le  proposte  sono
sottoposte  al  Consiglio  di   Amministrazione   per   le   relative
determinazioni; 
      g)  delibera  sulle  richieste  di  afferenza  presentate   dai
docenti; 
      h) delibera  sulle  richieste  di  congedo  e  aspettativa  dei
docenti per motivi di studio o di ricerca; 
      i) formula agli organi competenti le  richieste  di  fondi,  di
locali e di beni strumentali; 
      j)  delibera  l'acquisizione  di  apparecchiature  e   servizi,
nonche' l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti
dai regolamenti di Ateneo; 
      k) delibera, a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto  al
voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da  sottoporre
all'approvazione definitiva  del  Senato  accademico,  previo  parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
      l) esercita ogni altra competenza prevista  dalle  disposizioni
di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 
    2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere g)  ed  h)  sono
assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo. 
    3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo'
delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere i) e
j).