Art. 29. Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento: a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attivita' di ricerca, da aggiornare annualmente, nonche' la relazione consuntiva dei docenti del Dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il Dipartimento ha la disponibilita'. Collabora con i Consigli di Facolta' e i Consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attivita' didattiche; b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico; c) propone alle Facolta', anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione e la modifica dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della Commissione paritetica della Facolta' interessata, ovvero secondo modalita' definite nel regolamento didattico; d) propone alle Facolta', anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa; e) comunica annualmente ai Consigli di Facolta' la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equita', funzionalita' e razionalita', dando priorita' alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti; f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresi' sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni; g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti; h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca; i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali; j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonche' l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo; k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere g) ed h) sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo. 3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere i) e j).