(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
                      La Giunta di dipartimento 
 
    1. La Giunta e' composta: 
      a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e
dal vicedirettore; 
      b) da un numero di docenti  di  ruolo  e  ricercatori  a  tempo
determinato, non inferiore a 5 e non  superiore  a  11  nominati,  su
proposta del Direttore, dalla componente  docente  del  Consiglio  di
dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi  diritto;
ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con  voto
limitato ad  1/3  dei  nominativi  da  designare,  secondo  modalita'
disciplinate dal Regolamento Elettorale  di  Ateneo.  Il  numero  dei
docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della
Giunta, puo' essere elevato a 15 nei Dipartimenti con  un  numero  di
afferenti superiore a 60. 
      c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari  di  assegno
di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di dottorato ed alle  Scuole  di
Specializzazione; 
      d)  da  un  rappresentante   eletto   dal   personale   tecnico
amministrativo assegnato al Dipartimento. 
    I componenti di cui alla lett. b) devono essere,  in  misura  non
inferiore al 60%, professori ordinari ed associati. 
    2.  Alle  riunioni  della  Giunta  partecipa  il  Segretario  del
Dipartimento,   senza   diritto   di   voto   e   con   funzioni   di
verbalizzazione.