Art. 32. La Giunta di dipartimento 1. La Giunta e' composta: a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore; b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati, su proposta del Direttore, dalla componente docente del Consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalita' disciplinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Il numero dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della Giunta, puo' essere elevato a 15 nei Dipartimenti con un numero di afferenti superiore a 60. c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di dottorato ed alle Scuole di Specializzazione; d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento. I componenti di cui alla lett. b) devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati. 2. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario del Dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.