(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
                             Le Facolta' 
 
    1.  Le  Facolta'  sono  le  strutture  di   raccordo   tra   piu'
Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle
attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad  esse
inerenti. 
    2. Nel caso in cui i  Dipartimenti  afferenti  alla  Facolta'  di
Medicina e Chirurgia, oltre alle funzioni didattiche  e  di  ricerca,
svolgano   funzioni   assistenziali,   le   Facolta'   assumono    la
responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate
con la RAS, garantendo l'inscindibilita' ed  il  coordinamento  delle
funzioni di insegnamento e  ricerca  con  quelle  di  assistenza  dei
docenti di materie cliniche. 
    3.   Le   Facolta'   sono   dotate   di   autonomia   gestionale,
amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto dai
regolamenti  di  Ateneo  e  dalle  norme   vigenti   sull'ordinamento
universitario. 
    4. L'istituzione delle Facolta' e' deliberata  dal  Consiglio  di
Amministrazione, sentito il  Senato  Accademico,  a  maggioranza  non
inferiore al 60%  degli  aventi  diritto  al  voto.  La  proposta  di
istituzione puo' essere presentata da almeno  2  Dipartimenti  ed  e'
deliberata a  maggioranza  del  60%  dei  componenti  dei  rispettivi
Consigli.