Art. 34. Le Facolta' 1. Le Facolta' sono le strutture di raccordo tra piu' Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti. 2. Nel caso in cui i Dipartimenti afferenti alla Facolta' di Medicina e Chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le Facolta' assumono la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche. 3. Le Facolta' sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. 4. L'istituzione delle Facolta' e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione puo' essere presentata da almeno 2 Dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi Consigli.