(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
 
                      Il Consiglio di facolta' 
 
    1. Il Consiglio di Facolta' e' composto: 
      a) dal Presidente; 
      b) dai Direttori dei Dipartimenti aggregati nella  Facolta',  o
da loro delegati; 
      c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a 30,  sulla
base delle  proposte  dei  Dipartimenti  partecipanti  approvate  dal
Senato Accademico e comunque in  misura  non  superiore  al  10%  dei
componenti  dei  Consigli  dei  Dipartimenti  che  partecipano   alla
Facolta'. Rientrano tra i componenti: 
        c1) i coordinatori dei corsi di studio o  di  classe  di  cui
all'art. 45, di competenza nella Facolta'; 
        c2) in rapporto al contributo di crediti  didattici  connessi
con gli insegnamenti di competenza di ogni Dipartimento,  docenti  di
ruolo che svolgono attivita' didattica nella Facolta', facenti  parte
delle Giunte degli stessi  Dipartimenti,  oppure  responsabili  delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove  previste.
Detti docenti sono eletti dalla componente docente del Consiglio  del
Dipartimento  di  appartenenza,  secondo   modalita'   definite   nel
Regolamento  Elettorale  di  Ateneo.  Per  la  determinazione   della
componente elettiva spettante ad ogni Dipartimento, si  scomputano  i
Coordinatori dei Corsi di Studio o di Classe. 
      d) da una rappresentanza eletta dagli  studenti  dei  corsi  di
studio coordinati dalla Facolta', pari al 15% del numero  complessivo
dei componenti del Consiglio. 
    2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nella  Facolta'
non possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i  Direttori
di Dipartimento. Ogni docente puo' far parte di un solo Consiglio  di
Facolta', tale opzione va esercitata entro 5 giorni dalla data  delle
elezioni. 
    3. I componenti eletti del Consiglio di Facolta' durano in carica
3 anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in  carica
2 anni. 
    4. In caso di scadenza o anticipata cessazione  del  mandato  dei
Direttori di Dipartimento o dei Coordinatori dei Corsi di Studio o di
Classe il neoeletto subentra nel Consiglio. 
    5. Nel caso in cui i componenti  eletti  cessino  di  appartenere
alla Giunta di Dipartimento, o non svolgano piu' attivita'  didattica
nell'ambito della Facolta', il Dipartimento provvede all'elezione dei
sostituti. 
    6. Le modalita' di variazione della composizione  del  Consiglio,
conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione  dei  corsi  di
studio saranno definite in via regolamentare dal  Senato  Accademico.
Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al  diritto
di voto.