Art. 3 Verifica delle risorse annualmente destinate al rafforzamento dei Confidi ed eventuale intervento del fondo perequativo 1. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell'acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, attraverso forme di intervento, conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. 2. Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sono considerate, ai fini del raggiungimento dalla somma annuale di 70 milioni di euro, a seconda dell'intervento attuato, le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre e le somme vincolate a garanzia nel proprio bilancio dalle camere di commercio, dalle unioni regionali e dall'Unioncamere con provvedimenti adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre. 3. Ciascun soggetto del sistema camerale trasmette all'Unioncamere i provvedimenti adottati e i giustificativi di pagamento emessi per le somme di cui al comma 2 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data in cui le somme sono state erogate o vincolate e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, pena l'esclusione degli interventi dal calcolo ai fini del raggiungimento della somma di 70 milioni di euro. 4. L'Unioncamere riferisce, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, 2016 e 2017, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa le tipologie di intervento attuate nell'anno precedente dal sistema camerale distinte per ciascun ente, e le somme effettivamente destinate ai fini dell'attuazione del comma 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Ove gli importi annuali rendicontati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente art. non siano sufficienti, le eventuali ulteriori somme necessarie al raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro sono garantite attraverso eventuali risorse disponibili sul fondo di perequazione di cui all'art. 2 del presente decreto non utilizzate o derivanti da economie sui progetti, nonche' attraverso le somme destinate alla medesima finalita' dagli accordi di programma anche relativi ad esercizi precedenti, ma destinati ad esplicare i propri effetti negli anni 2015, 2016 e 2017. Per la residua differenza, il raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro e' garantito da una ulteriore quota aggiuntiva della dotazione annuale del medesimo fondo di perequazione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al fine di costituire le disponibilita' di tale ulteriore quota aggiuntiva, le somme da versare di spettanza delle singole camere di commercio, definite in applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono incrementate di una percentuale pari al rapporto tra la predetta residua differenza necessaria per raggiungere l'importo annuo previsto di 70 milioni di euro e l'importo complessivo del fondo perequativo di cui all'art. 2 del presente decreto interministeriale per il medesimo anno. Il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il gettito complessivo, puo' individuare le eventuali correzioni compensative di tali percentuali da applicare alle singole camere per tener conto del diverso contributo che le stesse hanno dato al raggiungimento dell'obiettivo, in rapporto al rispettivo gettito del diritto annuale e tenuto conto del loro grado di rigidita' di bilancio. 6. Le somme di cui al comma 5, versate al fondo di perequazione di cui all'art. 2, sono utilizzate da Unioncamere ai fini della realizzazione di un'iniziativa di sistema destinata agli stessi interventi di cui al comma 1 del presente articolo. L'Unioncamere riferisce, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione dell'iniziativa di sistema al fine dell'effettivo raggiungimento della somma di 70 milioni di euro di interventi per ciascuno degli anni di riferimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015. Roma, 8 gennaio 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2015 Ufficio controlla atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 365