(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
                        Metodi di ottenimento 
 
    1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione 
    Le fasi di allevamento che comprendono gli  stadi  di  avannotto,
novellame, salmerino adulto e le operazioni  di  macellazione  devono
avvenire all'interno della zona delimitata. 
    2. Allevamento 
    Le vasche di allevamento del novellame  e  del  materiale  adulto
devono essere costruite completamente in cemento, o terra e  cemento,
o con argini in cemento  e  fondo  in  terra,  o  in  vetroresina,  o
acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione  in  modo
da favorire al massimo la riossigenazione. 
    L'acqua  utilizzata  nell'allevamento  deve  provenire  da  acque
sorgive, e/o pozzi e/o  fiumi  e  torrenti  compresi  nella  zona  di
produzione delimitata.  In  particolare,  l'acqua  in  entrata  nelle
vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche: 
      a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo  non  deve
superare i 10°C; 
      b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l. 
    La densita' di allevamento in vasca, in relazione  al  numero  di
ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare  i  valori  massimi
riportati nella seguente tabella: 
    
          =================================================
          |     Numero ricambi    |  Densita' massima di  |
          |giornalieri dell'acqua |allevamento (in kg/m³) |
          +=======================+=======================+
          |        Da 2 a 6       |           25          |
          +-----------------------+-----------------------+
          |       Da 6 a 10       |           30          |
          +-----------------------+-----------------------+
          |       piu' di 10      |           40          |
          +-----------------------+-----------------------+
    
    La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati  dalla
tradizione nel rispetto degli  usi  leali  e  costanti.  Proprio  per
questo  i  mangimi  utilizzati  devono  essere   privi   di   OGM   e
opportunamente  certificati  secondo  la   normativa   vigente.   Per
contribuire ad esaltare la qualita'  tipica  della  carne  della  IGP
"Salmerino del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime: 
      1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi
i concentrati proteici; 
      2. semi oleosi e loro  prodotti  e  sottoprodotti,  compresi  i
concentrati proteici e gli oli; 
      3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi
i concentrati proteici; 
      4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici; 
      5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce  e/o  crostacei,
compresi gli oli; 
      6. farina di alghe marine e derivati; 
      7. prodotti a base di sangue di non ruminanti. 
    E'  inoltre  ammessa  la  somministrazione  di  proteine  animali
trasformate  ricavate  da  non  ruminanti  e  di   mangimi   composti
contenenti tali proteine. 
    Le caratteristiche della composizione della razione somministrata
devono essere tali da soddisfare i  fabbisogni  degli  animali  nelle
diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del
presente disciplinare. 
    Sono  ammessi  tutti  gli  additivi  destinati  all'alimentazione
animale definiti dalla  legislazione  vigente.  La  salmonatura  deve
essere ottenuta utilizzando prevalentemente il  pigmento  carotenoide
astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale. 
    Prima di inviare il materiale  adulto  alla  lavorazione,  devono
essere rispettati - in relazione  alla  temperatura  dell'acqua  -  i
seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a
quello ultimo di alimentazione: 
    
             ===========================================
             |                         | Numero minimo |
             |  Temperatura dell'acqua | di giorni di  |
             |         (in °C)         |    digiuno    |
             +=========================+===============+
             |         0 a 5,5         |       6       |
             +-------------------------+---------------+
             |       da 5,6 a 8,5      |       5       |
             +-------------------------+---------------+
             |       da 8,6 a 12       |       4       |
             +-------------------------+---------------+
             |        piu' di 12       |       3       |
             +-------------------------+---------------+
    
    Le  operazioni  di  lavorazione  devono  avvenire   in   sale   a
temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C. 
    Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire
a temperature  comprese  tra  0  e  +4°C  in  modo  da  mantenere  le
condizioni ottimali di conservazione. 
    In relazione alla tipologia  merceologica,  i  salmerini  vengono
eviscerati, filettati e rifilati. 
    4. Confezionamento 
    Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di
polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o  buste
sottovuoto e/o confezionato in  atmosfera  modificata.  In  relazione
alla tipologia merceologica, i salmerini  vengono  posti  in  vendita
come prodotto fresco: intero, eviscerato,  filettato  e/o  affettato.
Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o  eviscerato
hanno una taglia minima di 170g. Il prodotto messo  in  vendita  come
filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80g.