Art. 4 Presentazione dei programmi di sostegno 1. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute con decreto ministeriale di attuazione del reg. 1308/2013. 2. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato, pena la loro nullita'. 3. Ciascuna organizzazione beneficiaria puo' presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti. 4. Le domande trasmesse dalle organizzazioni beneficiarie riconosciute devono pervenire entro il 15 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, all'AGEA - Settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA. 5. Entro lo stesso termine del 15 gennaio, la documentazione di cui al comma 2, ad eccezione della cauzione di cui all'art. 7 lettera g) del regolamento delegato, deve pervenire alle Regioni competenti per territorio, per le misure di cui agli ambiti di intervento b), c) e d) del regolamento, e al Ministero-PIUE V, via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA, se trattasi delle misure di cui agli ambiti di intervento a), e) ed f) del regolamento. 6. Le domande pervenute successivamente al 15 gennaio saranno dichiarate irricevibili. 7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono presentare, contestualmente alla domanda di finanziamento, la documentazione relativa alla superficie olivetata risultante, alla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, dai fascicoli aziendali per i soci comunicati direttamente dalle stesse organizzazioni beneficiarie ad AGEA. Tale procedura sara' definita in apposita circolare AGEA-Area Coordinamento.