Art. 4 
 
 
               Presentazione dei programmi di sostegno 
 
  1. Possono presentare domanda per l'approvazione dei  programmi  di
sostegno le  organizzazioni  beneficiarie  riconosciute  con  decreto
ministeriale di attuazione del reg. 1308/2013. 
  2. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7
par. 3, del regolamento delegato, pena la loro nullita'. 
  3. Ciascuna organizzazione beneficiaria  puo'  presentare  un  solo
programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti. 
  4.  Le  domande   trasmesse   dalle   organizzazioni   beneficiarie
riconosciute devono pervenire entro il 15 gennaio dell'anno di inizio
di ciascun periodo triennale, all'AGEA - Settore  OCM  Vino  e  altri
aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA. 
  5. Entro lo stesso termine del 15 gennaio, la documentazione di cui
al comma 2, ad eccezione della cauzione di cui all'art. 7 lettera  g)
del regolamento delegato, deve pervenire alle Regioni competenti  per
territorio, per le misure di cui agli ambiti di intervento b),  c)  e
d) del regolamento, e al Ministero-PIUE V, via  XX  Settembre,  20  -
00187 - ROMA,  se  trattasi  delle  misure  di  cui  agli  ambiti  di
intervento a), e) ed f) del regolamento. 
  6. Le domande  pervenute  successivamente  al  15  gennaio  saranno
dichiarate irricevibili. 
  7. Ai fini della partecipazione al  finanziamento  comunitario,  le
organizzazioni beneficiarie devono presentare,  contestualmente  alla
domanda di finanziamento, la documentazione relativa alla  superficie
olivetata risultante, alla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di
ciascun  periodo  triennale,  dai  fascicoli  aziendali  per  i  soci
comunicati direttamente dalle stesse organizzazioni  beneficiarie  ad
AGEA. Tale procedura sara' definita in apposita  circolare  AGEA-Area
Coordinamento.