Art. 15 
 
 
        Progettazione delle attivita' e dei servizi pubblici 
                          di valorizzazione 
 
  1. I direttori dei Poli museali regionali  per  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura  presenti  nel  territorio  di  competenza,  ivi
inclusi le aree e  i  parchi  archeologici  aperti  al  pubblico  e/o
suscettibili   di   essere   aperti   al   pubblico   gestiti   dalle
Soprintendenze Archeologia, elaborano  ed  approvano,  previo  parere
della Direzione generale Musei, i progetti relativi alle attivita'  e
ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi  da  affidare  in
concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi. 
  2. Con riferimento all'affidamento diretto o in  concessione  delle
attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni  culturali
ai sensi  dell'art.  115  del  Codice,  l'istruttoria  da  parte  dei
soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera  n),  e  35,
comma 2, lettera, l), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva  ipotesi
in cui siano previsti lavori sugli immobili  sede  dello  svolgimento
dei servizi.