Art. 20 Istituti della cultura assegnati a musei e poli museali 1. Gli archivi o le biblioteche non aventi qualifica di ufficio di livello dirigenziale assegnati, ai sensi del presente o di successivo decreto, a un museo dotato di autonomia speciale o a un Polo museale regionale mantengono la propria autonomia tecnico-scientifica e dipendono funzionalmente rispettivamente dalla Direzione generale Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche. L'assegnazione di cui al precedente periodo e' finalizzata al miglioramento della fruizione della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale. 2. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche di cui al comma 1 e' conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi o dal Direttore generale Biblioteche, su proposta del direttore del museo o del direttore del Polo museale competente.