Art. 20 
 
 
       Istituti della cultura assegnati a musei e poli museali 
 
  1. Gli archivi o le biblioteche non aventi qualifica di ufficio  di
livello dirigenziale assegnati, ai sensi del presente o di successivo
decreto, a un museo dotato di autonomia speciale o a un Polo  museale
regionale  mantengono  la  propria  autonomia  tecnico-scientifica  e
dipendono funzionalmente  rispettivamente  dalla  Direzione  generale
Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche. L'assegnazione di cui
al precedente periodo e' finalizzata al miglioramento della fruizione
della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale. 
  2. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche di cui al comma
1 e' conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi  o  dal
Direttore generale Biblioteche, su proposta del direttore del museo o
del direttore del Polo museale competente.