IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di euro, riduzione che per una quota pari a 540 milioni di euro deve essere assicurata da parte dei comuni, a decorrere dal 2015; Visti gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, che anche i comuni partecipano alla riduzione delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo pari a 21 milioni di euro e per autovetture, per un importo pari a 2,4 milioni di euro; Visto l'art. 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto-legge n. 66/2014, che prevede che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013); Visti i precedenti decreti in data 24 settembre 2013, 3 marzo 2014 e 17 febbraio 2015, concernenti la determinazione delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' comunale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo complessivo pari a 2.600 milioni di euro, come previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come dapprima modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente modificato dall'art. 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, ulteriormente modificato dall'art. 10-quinquies, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto il precedente decreto in data 4 settembre 2014, con il quale si e' gia' provveduto alla ripartizione dello stesso contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, per l'anno 2014, nella misura di 375,6 milioni di euro; Considerato che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l'art. 47, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a), b) e c) prevede che le riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate per una prima quota pari a 540 milioni di euro, in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda quota, pari a 2,4 milioni di euro, riferita alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune e per una terza quota, pari a 21 milioni di euro, relativa alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione alla spesa comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica; Considerato che l'art. 47, comma 10, del decreto-legge n. n. 66/2014, prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell'interno possono essere recepiti importi e criteri, modificati per ciascun comune dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di una istruttoria condotta dall'A.N.C.I.; Vista la proposta istruttoria formulata dall'A.N.C.I. ed approvata dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015; Considerato che la stessa proposta istruttoria formulata dall'A.N.C.I. conferma sostanzialmente quella precedente, riferita all'anno 2014, approvata dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2014, tenendo conto dell'incremento del 50%, per l'anno 2015, del concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, rispetto a quanto previsto e gia' operato per l'anno 2014, con la previsione soltanto di una esenzione a favore dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e di Massa Carrara, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposita delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, cosi' come individuati con successiva delibera della giunta della regione Toscana del 28 giugno 2013, n. 518; Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015, debba essere pertanto ripartito, sulla base dei richiamati criteri contenuti nell'istruttoria condotta dall'A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato-citta' nella seduta del 22 gennaio 2015 e recepiti con il presente decreto; Decreta: Art. 1 Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 1. Per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il contributo alla finanza pubblica, di cui alle premesse, a carico dei comuni per l'importo complessivo di 563,4 milioni di euro e' ripartito a carico di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2015 Il Ministro: Alfano