Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  (( 1. Nell'ambito della procedura di amministrazione  straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate,
subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo  1,
comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente  prima
della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  A  seguito
dell'apertura  della  procedura  di  amministrazione   straordinaria,
l'organo commissariale e' autorizzato a  richiedere  che  l'autorita'
giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in
luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni
emesse dalla societa' in amministrazione  straordinaria.  Il  credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive  modificazioni,   ma   subordinato   alla   soddisfazione,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli  altri  creditori
della  procedura  di  amministrazione   straordinaria   nonche'   dei
creditori privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi  dell'articolo
2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono  emesse  a
un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato  sui
rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo  2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181.  Il  sequestro
penale sulle somme si converte in sequestro  delle  obbligazioni.  Le
obbligazioni di nuova  emissione  sono  nominative  e  devono  essere
intestate  al  Fondo  unico  giustizia  e,  per  esso,  ad  Equitalia
Giustizia S.p.A.  quale  gestore  ex  lege  del  predetto  Fondo.  Il
versamento  delle  somme  sequestrate  avviene   al   momento   della
sottoscrizione delle obbligazioni, in misura  pari  all'ammontare  di
queste ultime. Le attivita' poste in essere  da  Equitalia  Giustizia
S.p.A.  devono   svolgersi,   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.  Le  somme  rivenienti
dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato  in  via  esclusiva  all'attuazione  e  alla
realizzazione del piano delle misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione  straordinaria
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi  volti  alla
tutela della sicurezza e della salute, nonche'  di  ripristino  e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente. Al patrimonio si applicano  le  disposizioni  del  libro  V,
titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61,
al primo periodo, le parole: «, non oltre l'anno 2014» sono soppresse
e  le  parole:  «il  giudice»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'autorita'  giudiziaria»  e,   all'ultimo   periodo,   la   parola:
«giurisdizionale» e' sostituita dalla seguente: «giudiziaria». 
  1-ter.  L'organo  commissariale  di  ILVA  S.p.A.,  al  fine  della
realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale,
nonche' di quelli  destinati  ad  interventi  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo  fino  a  400  milioni  di
euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento
e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli
altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.  La
garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita,  incondizionata
e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi della presente  disposizione,  con  una
dotazione iniziale di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2015.  E'
autorizzata, allo scopo, l'istituzione  di  un'apposita  contabilita'
speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo  onere,
pari a 150 milioni di euro per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,
le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
  2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo  2014,  il   Commissario   straordinario   dell'amministrazione
straordinaria (( e' titolare  di  contabilita'  speciali  )),  aperte
presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: 
  a) le risorse assegnate  dal  CIPE  con  propria  delibera,  previa
presentazione di un  progetto  di  lavori,  a  valere  sul  Fondo  di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
88, nel limite delle risorse  annualmente  disponibili  e  garantendo
comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
  b) altre eventuali  risorse  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da
destinare agli interventi di risanamento ambientale. 
  3. Il Commissario straordinario rendiconta,  secondo  la  normativa
vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le  contabilita'  speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate  ((  nonche',  con
una relazione semestrale, alle Camere. )) 
  4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello  Stato  nei
confronti dei responsabili del danno ambientale. 
  5. Allo scopo  di  definire  tempestivamente  le  pendenze  tuttora
aperte,  il  commissario   straordinario,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  autorizzato  a
sottoscrivere con  FINTECNA  S.p.A.,  in  qualita'  di  avente  causa
dell'IRI, un atto  convenzionale  di  liquidazione  dell'obbligazione
contenuta nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). (( La liquidazione e'  determinata
nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non  e'
soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente  il
danno  ambientale   generatosi,   relativamente   agli   stabilimenti
produttivi ceduti dall'IRI in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo  1995
)). Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione  affluiscono  nella
contabilita' ordinaria del Commissario straordinario. 
  (( 5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione  dei  rifiuti
radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune  di
Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci  milioni
di  euro  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. 
  5-ter.  Qualora,  per  effetto  dell'attuazione  del  comma  1,  si
determinino nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ai
medesimi si fa fronte mediante una riduzione di  pari  importo  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020, indicate all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal  fine,  il  CIPE,  con  propria
delibera,  individua  le  risorse  disponibili  sulla  programmazione
2014-2020,  eventualmente  riprogrammando  le  assegnazioni  che  non
abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis, numero  1),
          del Codice civile: 
              "Art.   2751-bis.   (Crediti   per    retribuzioni    e
          provvigioni,  crediti  dei   coltivatori   diretti,   delle
          societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane) 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          16 settembre 2008, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: 
              "Art. 2. (Fondo unico  giustizia)1.  Il  Fondo  di  cui
          all'articolo 61, comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo  unico  giustizia»,
          e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con  le  modalita'
          stabilite con il decreto di cui al  predetto  articolo  61,
          comma 23. 
              2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i
          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: 
              a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
              b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale; 
              c) relativi a titoli al portatore, a  quelli  emessi  o
          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale
          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
              c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,  banche
          e altri operatori finanziari, in relazione  a  procedimenti
          civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi  o
          non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni  dalla
          data in cui il  procedimento  si  e'  estinto  o  e'  stato
          comunque definito o e' divenuta definitiva  l'ordinanza  di
          assegnazione,  di  distribuzione  o  di  approvazione   del
          progetto di distribuzione ovvero, in caso  di  opposizione,
          dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce  la
          controversia; 
              c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
          decreto  16   marzo   1942,   n.   267,   come   sostituito
          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,
          n. 5. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e
          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di
          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui
          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i
          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le
          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico
          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito
          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le
          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite
          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche
          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni
          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla
          predetta data. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa
          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative
          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento
          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente
          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero
          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della
          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto. 
              4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»
          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione
          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,
          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di
          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice
          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo
          Stato delle somme medesime. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a
          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e
          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta
          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le
          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo
          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che
          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al
          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme
          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura
          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme
          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente
          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata
          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a
          Equitalia Giustizia S.p.A. 
              6-bis. Fino al 31 marzo 2011  Equitalia  Giustizia  Spa
          effettua i versamenti dovuti al  bilancio  dello  Stato  al
          lordo delle proprie spese di gestione e,  a  decorrere  dai
          versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il  recupero  di
          tali  spese,  a  fronte  di  attivita'  rese  dalla  stessa
          Equitalia  Giustizia  Spa  nell'ambito  dei   propri   fini
          statutari, e l'incasso della remunerazione  dovuta  a  tale
          societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo
          periodo, seguono il principio della  prededuzione,  con  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  termini  stabiliti  nelle
          convenzioni  regolative  dei  rapporti  con  i   competenti
          Ministeri. Con  riferimento  alle  risorse  sequestrate  in
          forma  di  denaro  intestate   "Fondo   unico   giustizia",
          Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su  uno  o
          piu'  conti  correnti  intrattenuti   con   gli   operatori
          finanziari che garantiscono  un  tasso  d'interesse  attivo
          allineato alle migliori condizioni di mercato,  nonche'  un
          adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed  idonei
          livelli di servizio. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo
          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',
          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 
              7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,
          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono
          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia. 
              7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del
          progressivo consolidamento dei dati statistici. 
              8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
              10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non
          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico
          della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  37,  comma  6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge
          4 ottobre 2012, n. 171: 
              "4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: 
              a) i maggiori oneri, per l'anno  2012,  destinati  alla
          gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88, per il finanziamento degli  interventi  relativi  al
          sostegno della maternita' e della paternita'  di  cui  alla
          legge 8 marzo 2000, n. 53; 
              b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei
          maggiori  oneri  di  cui  alla  lettera  a),  delle   somme
          risultanti,   sulla   base    del    bilancio    consuntivo
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno
          2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto  non  utilizzate
          per i rispettivi scopi.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147: 
              "Art.  1.  1.   Per   assicurare   l'attuazione   degli
          interventi previsti dal Protocollo d'intesa del  26  luglio
          2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi  quelli
          individuati  per  un  importo  complessivo  pari  ad   euro
          110.167.413  dalle  delibere  CIPE  del  3   agosto   2012,
          afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          gia'  assegnate  alla  regione  Puglia  e  ricomprese   nel
          predetto  Protocollo,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
          nominato, senza diritto ad alcun  compenso  e  senza  altri
          oneri   per   la   finanza   pubblica,    un    Commissario
          straordinario,   di   seguito   denominato:   «Commissario»
          autorizzato ad esercitare i poteri di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni. Il Commissario  resta  in  carica
          per la durata di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              2. Restano fermi gli interventi di  carattere  portuale
          previsti dal Protocollo con  oneri  propri  della  relativa
          Autorita'  portuale.  A  tale  fine,   e'   assicurato   il
          coordinamento fra il Commissario di cui al comma  1  ed  il
          commissario  straordinario   dell'Autorita'   portuale   di
          Taranto. 
              3. All'attuazione degli altri interventi  previsti  nel
          Protocollo sono altresi'  finalizzate,  nel  limite  di  20
          milioni di euro, le  risorse  disponibili  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  per  l'esercizio  finanziario  2012,
          destinate a trasferimenti alle regioni  per  interventi  di
          carattere ambientale e per la tutela del territorio  contro
          il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1
          e quelle di cui al comma 3  sono  trasferite  alla  regione
          Puglia  per  essere  destinate  al  Commissario,   cui   e'
          intestata apposita contabilita' speciale aperta  presso  la
          tesoreria statale. 
              5.  Il  Commissario  e'  altresi'   individuato   quale
          soggetto  attuatore  per  l'impiego   delle   risorse   del
          Programma  operativo  nazionale  ricerca  e  competitivita'
          dedotte nel Protocollo, e  pari  ad  euro  30  milioni,  da
          utilizzare mediante gli ordinari ed i  nuovi  strumenti  di
          programmazione negoziata, nonche' del  Programma  operativo
          nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro  14
          milioni. 
              6. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  ai
          commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
          connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega  di
          funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
          ad alcun compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e puo' in ogni  caso  avvalersi  degli  uffici  e
          delle strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
          regionali  e  locali,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Il  Commissario  puo'  altresi'   avvalersi   di
          organismi partecipati, nei termini  previsti  dall'articolo
          4, comma 2, del Protocollo.  Alle  spese  di  funzionamento
          degli organismi di cui  al  comma  1  dell'articolo  4  del
          Protocollo si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  delle
          Amministrazioni   sottoscrittrici   gia'   disponibili    a
          legislazione vigente. 
              7. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi
          2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 
              8.  I  finanziamenti   a   tasso   agevolato   di   cui
          all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83, possono essere concessi,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per  gli
          interventi   di   ambientalizzazione   e   riqualificazione
          ricompresi  nell'area  definita  del  Sito   di   interesse
          nazionale di Taranto. A tale fine,  nell'ambito  del  Fondo
          istituito con l'articolo 1,  comma  1110,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' destinata una  quota  di  risorse
          fino ad un massimo di 70 milioni di euro.".