Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le  modalita'  di
costruzione e di gestione delle discariche di  cui  al  comma  1  per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data  19  dicembre
2014  dal  sub-commissario  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate
ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le  procedure
di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni. (( Sono altresi' approvate, a saldi invariati  per  la
finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  dal
sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  n.
61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  89  del
2013,  relative  alla  definizione  delle  misure  di   compensazione
ambientale. )) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, ((  sono  definite  ))  le  eventuali  ulteriori  garanzie
finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,  lettera  g),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  La  mancata  prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di  cui  al
periodo   precedente    comporta    la    decadenza    dall'esercizio
dell'attivita' di cui al presente comma.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le  modalita'  di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva  di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014  dal  sub-commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89.
Successive modifiche sono  approvate  ed  autorizzate  dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie  di  cui  all'articolo  208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni  dall'adozione
del decreto di  cui  al  periodo  precedente  comporta  la  decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.». 
  (( 2-bis.  Nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
nazionale  e  dell'Unione  europea,  l'attivita'  produttiva   e   le
attivita' di gestione di rifiuti autorizzate in  forza  del  presente
decreto devono rispettare i principi della direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e,  in
particolare, la gerarchia delle modalita' di  gestione  dei  rifiuti,
secondo l'ordine di priorita' della prevenzione, del riutilizzo,  del
riciclaggio e del recupero. 
  2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al  recupero  di
rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla  citata
direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione  dell'impianto  ILVA
di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni
elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno  di  leghe  di
metalli  ferrosi  e  dai  successivi  trattamenti  di  affinazione  e
deferrizzazione delle stesse  classificate  con  codice  europeo  dei
rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono  essere  recuperati  per  la
formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito  di  rifiuti
sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o
per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al  test  di
cessione di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  ovvero  in  applicazione  della
disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu'  favorevole.  In  questo
caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
provvede ad accertare l'assenza di rischi di  contaminazione  per  la
falda e per la salute, ai  sensi  dell'articolo  177,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi
dall'avvenuto recupero. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli  208,  comma  11,  e
          177, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152: 
              "11. L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico." 
              "4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
              a) senza determinare rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
              b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
              c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i   siti   di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente.".