(( Art. 4 bis 
 
 
                Anticipazioni del fondo di rotazione 
 
  1. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  dopo  il
comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva
esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle proprie disponibilita', gli oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze, entro i termini di  scadenza  fissati  dalle
Istituzioni europee. Il fondo  di  rotazione  provvede  al  reintegro
delle   somme   anticipate   mediante   rivalsa   a   carico    delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che  hanno  determinato
le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche  con  compensazione
con le risorse accreditate dall'Unione europea per  il  finanziamento
di interventi comunitari riguardanti iniziative a  titolarita'  delle
stesse amministrazioni e corrispondenti  cofinanziamenti  nazionali».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 43. (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
          di  regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
          violazioni del diritto dell'Unione europea)1.  Al  fine  di
          prevenire l'instaurazione delle procedure  d'infrazione  di
          cui  agli  articoli  258  e  seguenti  del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea o per porre termine  alle
          stesse,  le  regioni,  le  province  autonome,   gli   enti
          territoriali,  gli  altri  enti  pubblici  e   i   soggetti
          equiparati  adottano  ogni  misura   necessaria   a   porre
          tempestivamente rimedio alle violazioni,  loro  imputabili,
          degli  obblighi  degli  Stati  nazionali  derivanti   dalla
          normativa dell'Unione  europea.  Essi  sono  in  ogni  caso
          tenuti a dare pronta  esecuzione  agli  obblighi  derivanti
          dalle sentenze rese dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione
          europea, ai  sensi  dell'articolo  260,  paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di  cui
          al comma 1, che si rendano  responsabili  della  violazione
          degli  obblighi  derivanti  dalla   normativa   dell'Unione
          europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
          della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,  i  poteri
          sostitutivi necessari, secondo i principi  e  le  procedure
          stabiliti dall'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, e dall'articolo 41 della presente legge. 
              3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei  confronti  dei
          soggetti di cui  al  comma  1  indicati  dalla  Commissione
          europea nelle  regolazioni  finanziarie  operate  a  carico
          dell'Italia  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA), del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri  fondi  aventi
          finalita' strutturali. 
              4. Lo  Stato  ha  diritto  di  rivalersi  sui  soggetti
          responsabili delle violazioni  degli  obblighi  di  cui  al
          comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze  di
          condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione  europea
          ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
              5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa  di  cui  ai
          commi 3, 4 e 10: 
              a) nei modi indicati al comma  7,  qualora  l'obbligato
          sia un ente territoriale; 
              b) mediante  prelevamento  diretto  sulle  contabilita'
          speciali  obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge  29
          ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti  e  gli  organismi
          pubblici, diversi da  quelli  indicati  nella  lettera  a),
          assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
              c) nelle vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia  un
          soggetto equiparato e in ogni  altro  caso  non  rientrante
          nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              6. La misura degli importi dovuti allo Stato  a  titolo
          di rivalsa, comunque non  superiore  complessivamente  agli
          oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4,  e'  stabilita  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
          obbligati,  della  sentenza  esecutiva  di  condanna  della
          Repubblica italiana. Il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei  confronti
          degli obbligati e reca la determinazione  dell'entita'  del
          credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
          dei termini del pagamento, anche  rateizzato.  In  caso  di
          oneri finanziari  a  carattere  pluriennale  o  non  ancora
          liquidi, possono essere adottati piu' decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato. 
              7. I decreti ministeriali di cui al  comma  6,  qualora
          l'obbligato sia un ente territoriale, sono  emanati  previa
          intesa sulle modalita' di recupero con gli enti  obbligati.
          Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
          mesi decorrenti dalla data della  notifica,  nei  confronti
          dell'ente territoriale obbligato, della sentenza  esecutiva
          di condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha  ad
          oggetto la determinazione dell'entita'  del  credito  dello
          Stato e l'indicazione delle modalita'  e  dei  termini  del
          pagamento, anche rateizzato. Il  contenuto  dell'intesa  e'
          recepito,  entro   un   mese   dal   perfezionamento,   con
          provvedimento del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          che  costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti   degli
          obbligati.  In  caso  di  oneri  finanziari   a   carattere
          pluriennale o non ancora liquidi, possono  essere  adottati
          piu' provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze in ragione del  progressivo  maturare  del  credito
          dello Stato,  seguendo  il  procedimento  disciplinato  nel
          presente comma. 
              8.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,
          all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
          7 provvede il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  nei
          successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  oneri
          finanziari a carattere pluriennale o  non  ancora  liquidi,
          possono essere adottati piu' provvedimenti  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato, seguendo il  procedimento
          disciplinato nel presente comma. 
              9.  Le  notifiche  indicate  nei  commi  6  e  7   sono
          effettuate a cura e a spese del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione   delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
          e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
          fondo  di  rotazione  per  l'attuazione   delle   politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, e'  autorizzato  ad  anticipare,  nei  limiti
          delle  proprie   disponibilita',   gli   oneri   finanziari
          derivanti dalle  predette  sentenze,  entro  i  termini  di
          scadenza fissati dalle Istituzioni  europee.  Il  fondo  di
          rotazione provvede  al  reintegro  delle  somme  anticipate
          mediante   rivalsa   a   carico    delle    amministrazioni
          responsabili delle  violazioni  che  hanno  determinato  le
          sentenze  di  condanna,  sentite  le  stesse,   anche   con
          compensazione  con  le  risorse   accreditate   dall'Unione
          europea  per  il  finanziamento  di  interventi  comunitari
          riguardanti   iniziative   a   titolarita'   delle   stesse
          amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali. 
              10. Lo Stato ha altresi' diritto, con  le  modalita'  e
          secondo le procedure stabilite nel  presente  articolo,  di
          rivalersi sulle regioni,  sulle  province  autonome,  sugli
          enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
          equiparati,  i  quali  si  siano   resi   responsabili   di
          violazioni delle  disposizioni  della  Convenzione  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,  resa
          esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
          Protocolli addizionali, degli  oneri  finanziari  sostenuti
          per dare esecuzione alle sentenze di  condanna  rese  dalla
          Corte europea dei diritti  dell'uomo  nei  confronti  dello
          Stato in conseguenza delle suddette violazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 260 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 260. 1. Quando la Corte di giustizia  dell'Unione
          europea riconosca che uno Stato membro ha  mancato  ad  uno
          degli obblighi ad esso incombenti in virtu'  dei  trattati,
          tale  Stato  e'  tenuto  a  prendere  i  provvedimenti  che
          l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 
              2. Se ritiene che lo  Stato  membro  in  questione  non
          abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della
          Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale  Stato
          in condizione di presentare  osservazioni,  puo'  adire  la
          Corte. Essa precisa l'importo  della  somma  forfettaria  o
          della penalita', da versare da parte dello Stato membro  in
          questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La
          Corte, qualora riconosca che lo Stato membro  in  questione
          non si e' conformato alla  sentenza  da  essa  pronunciata,
          puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di
          una penalita'. Questa procedura  lascia  impregiudicate  le
          disposizioni dell'articolo 259. 
              3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi  alla
          Corte in virtu' dell'articolo 258 reputando  che  lo  Stato
          membro  interessato  non  abbia  adempiuto  all'obbligo  di
          comunicare  le  misure  di  attuazione  di  una   direttiva
          adottata secondo una procedura  legislativa,  puo',  se  lo
          ritiene   opportuno,   indicare   l'importo   della   somma
          forfettaria o della penalita' da versare da parte  di  tale
          Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.  Se  la
          Corte constata l'inadempimento, puo' comminare  allo  Stato
          membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o
          di una penalita' entro i limiti dell'importo indicato dalla
          Commissione. Il pagamento e' esigibile  alla  data  fissata
          dalla Corte nella sentenza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata  legge
          16 aprile 1987, n. 183: 
              "Art. 5. (Fondo di rotazione). 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".