Art. 2 1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto. 3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2015 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 358