Art. 2 
 
  1. Le istanze di intervento  della  garanzia  dello  Stato  di  cui
all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  -
Direzione  VI  e  devono  pervenire  entro  sei  mesi   dal   decorso
infruttuoso  dei  termini  previsti   nei   relativi   contratti   di
finanziamento per l'adempimento  relativo  al  rimborso.  Le  istanze
devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e
dalla  richiesta,  adeguatamente  documentata,   di   pagamento   non
soddisfatta. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato  che
siano stati rispettati i criteri, le modalita'  e  le  procedure  che
regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto. 
  3. Le modalita' di intervento della garanzia e di  pagamento  dello
Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti  del  creditore,  con
esclusione della facolta' dello Stato di opporre il  beneficio  della
preventiva escussione. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015 
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze  Reg.ne  Prev.
n. 358