Art. 15 
 
 
                       Riduzioni ed esclusioni 
                 per mancato rispetto degli impegni 
 
  1. Ai fini e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 640/2014,  in  caso  di  mancato  rispetto  degli
impegni ai quali e' subordinata  la  concessione  dell'aiuto  per  le
misure connesse alla superficie e agli animali del  regolamento  (UE)
n.  1305/2013,  si  applica  per  ogni  infrazione  una  riduzione  o
l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi  o  delle
domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la
coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a  cui  si
riferiscono gli impegni violati. 
  2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 5%, 10%
o 20% ed e' determinata in base alla gravita', entita'  e  durata  di
ciascuna violazione, secondo le modalita' di cui all'allegato 4. 
  3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione
se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza
entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento
(UE) n. 640/2014.