Art. 15 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni 1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. 2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 5%, 10% o 20% ed e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, secondo le modalita' di cui all'allegato 4. 3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la sanzione se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.