Art. 17 
 
 
Esclusioni in caso  di  ripetizione  dell'inadempienza  e  violazioni
                      commessa deliberatamente 
 
  1. La ripetizione di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono  state
accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante
l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso
beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo
al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 
  2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui  criteri
di cui al comma 2 dell'art. 15, sia accertata un'inadempienza  grave,
il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il  beneficiario
e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per
l'anno civile  dell'accertamento  e  per  l'anno  civile  successivo.
Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e  durata
sono  di  livello  massimo  e  l'inadempienza  risulta  ripetuta.  La
ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che
abbia comportato l'esclusione ai  sensi  dell'art.  16  del  presente
decreto costituisce  violazione  commessa  deliberatamente.  In  tali
casi, il beneficiario e'  escluso  dal  sostegno  del  FEASR  per  la
tipologia  di  operazione  di  cui  trattasi,  con  la   revoca   del
provvedimento  concessivo  e  conseguente  recupero   degli   importi
erogati. 
  3. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false
per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza  di  fornire
le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o  recuperato
integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa
misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento
e per l'anno civile successivo. 
  Le esclusioni e le revoche di cui al comma 2 si applicano anche nei
casi di  violazioni  commesse  deliberatamente  individuate  a  norma
dell'art. 23 comma 1, lettera d).