Art. 17 Esclusioni in caso di ripetizione dell'inadempienza e violazioni commessa deliberatamente 1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'art. 15, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente. In tali casi, il beneficiario e' escluso dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. 3. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al comma 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'art. 23 comma 1, lettera d).