Art. 26 Norme di rinvio 1. Alle violazioni di misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CE) 2078/92, 2080/92 1257/99, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, il decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, e il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali. Il presente comma non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 1305/2013 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti piu' favorevole al beneficiario. 2. Agli impegni relativi agli investimenti strutturali di cui all'art. 25 del regolamento (CE) 1975/2006 e alle misure di cui agli articoli 63, lett c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/2005, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e relative disposizioni di attuazione regionali. Le sanzioni relative agli impegni di cui al presente comma sono disciplinate dal presente decreto.