Art. 26 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1.  Alle  violazioni  di  misure  agro-climatico-ambientali  o   di
imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi  o  a
domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi dei  regolamenti
(CE) 2078/92, 2080/92 1257/99, continuano ad  applicarsi  il  decreto
del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 27  marzo
1998, n. 159, recante norme di attuazione del  regolamento  (CEE)  n.
2078/92, il decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione  del
regolamento (CEE)  n.  2080/92,  e  il  decreto  del  Ministro  delle
Politiche Agricole e Forestali n. 6306  del  4  dicembre  2002  e  le
corrispondenti norme applicative regionali. Il presente comma non  si
applica nei casi in cui  siano  previste,  per  impegni  pluriennali,
specifiche  clausole   di   adeguamento   alle   nuove   disposizioni
disciplinate dal regolamento (UE) n. 1305/2013  o  nel  caso  in  cui
l'applicazione  del  presente  decreto  risulti  piu'  favorevole  al
beneficiario. 
  2. Agli impegni  relativi  agli  investimenti  strutturali  di  cui
all'art. 25 del regolamento (CE) 1975/2006 e alle misure di cui  agli
articoli 63, lett  c),  66  e  68  del  regolamento  (CE)  1698/2005,
continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e relative
disposizioni di  attuazione  regionali.  Le  sanzioni  relative  agli
impegni di cui al  presente  comma  sono  disciplinate  dal  presente
decreto.