Art. 4 Conseguenze delle inadempienze 1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalita' stabilite dall'art. 3 e' applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2. La riduzione od esclusione e' applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte: a) l'inadempienza sia connessa all'attivita' agricola del beneficiario; b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario. Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3. 2. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.