Art. 4 
 
 
                   Conseguenze delle inadempienze 
 
  1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non  rispetti  le
regole di condizionalita' stabilite  dall'art.  3  e'  applicata  una
sanzione amministrativa a valere sui  pagamenti  di  cui  all'art.  1
comma 2. 
  La riduzione od esclusione e' applicata  in  relazione  all'insieme
delle domande di aiuto o di pagamento relative ai  pagamenti  di  cui
all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso  dell'anno  in  cui
l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande  presentate  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013. 
  La  riduzione  od  esclusione  si  applica  esclusivamente  qualora
l'inadempienza sia  imputabile  ad  atti  od  omissioni  direttamente
attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe  le  condizioni
aggiuntive seguenti siano soddisfatte: 
  a)  l'inadempienza  sia   connessa   all'attivita'   agricola   del
beneficiario; 
  b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario. 
  Le  riduzioni  od  esclusioni  sono   applicate   al   beneficiario
dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone  fisiche  o  giuridiche,
compresi i gruppi o le  associazioni  di  tali  beneficiari  o  altre
persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3. 
  2.  Per  quanto  riguarda  le  superfici  forestali,  tuttavia,  la
riduzione o esclusione non si applica nella  misura  in  cui  per  la
superficie  in  questione  non  sia  richiesto  alcun   sostegno   in
conformita' dell'art. 21, paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  e  degli
articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.