Art. 5 
 
 
            Accertamento e risoluzione delle inadempienze 
 
  1. In attuazione dell'art. 67 paragrafo 2 del regolamento  (UE)  n.
809/2014, gli Organismi  Pagatori  sono  responsabili  dei  controlli
relativi alla condizionalita' e possono affidare ad enti di controllo
specializzati l'esecuzione e la verifica di  tutti  o  di  parte  dei
relativi controlli. 
  2. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di  controllo  di  riferire
all'Autorita' giudiziaria ove  l'inadempienza  accertata  costituisca
ipotesi di reato.