Art. 5 Accertamento e risoluzione delle inadempienze 1. In attuazione dell'art. 67 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalita' e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli. 2. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire all'Autorita' giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.