Art. 8 
 
 
                       Cumulo delle riduzioni 
 
  Fatto salvo il disposto di cui  agli  articoli  39,  40  e  41  del
regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento
di  esecuzione  n.   809/2014,   nel   caso   di   violazioni   della
condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute
a negligenza o intenzionalita', o nel caso  di  infrazioni  ripetute,
l'organismo pagatore applica il cumulo  delle  riduzioni  secondo  le
modalita' stabilite nell'allegato 3.