Art. 9 Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate al beneficiario dall'Autorita' competente secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto. Gli organismi pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.