Art. 9 
 
 
       Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
 
  Ai sensi  dell'art.  97,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013,  le  riduzioni  ed  esclusioni  non  si  applicano  quando
l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per
beneficiario e per anno civile. Resta fermo  l'obbligo  di  porre  in
atto le azioni correttive notificate al  beneficiario  dall'Autorita'
competente secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  7  del  presente
decreto.  Gli  organismi  pagatori  adottano,  per  un  campione   di
beneficiari,  i  provvedimenti  necessari  per  verificare   che   il
beneficiario  abbia  posto  rimedio  all'inadempienza  accertata.  Le
inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove
previste, sono notificati al beneficiario.