Allegato 3 Modalita' di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalita' Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto alle condizioni ed alle norme della condizionalita' e' determinato in funzione di quanto riportato all'art. 99 del Reg. UE n. 1306/2013, agli articoli da 39 a 41 del Reg. delegato UE n. 640/2014 e agli articoli 73, 74 e 75 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni - Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio. - Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. - Gravita' dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi della condizione o della norma in questione. - Inadempienza ripetuta: l'inadempienza accertata piu' di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purche' il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunita' di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un'inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformita' del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e' considerata equivalente al CGO 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013. - Inadempienze di importanza minore: l'inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravita' e durata siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. - Allerta tempestivo: si istituisce un sistema di allerta tempestivo applicabile ai casi di inadempienza minore. L'autorita' di controllo competente invia un'allerta tempestivo al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione dell'inadempienza e l'obbligo di adottare misure correttive. Le inadempienze di importanza minore i cui effetti siano sanati nei termini stabiliti nella comunicazione di allerta tempestivo non determinano l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestivo e' concesso l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale (paragrafo 2 dell'art. 99 del reg. UE 1306/2013. - Misura correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione. - Negligenza: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalita' sono considerate come commesse per negligenza. - Intenzionalita': alle infrazioni rilevate, a livello di condizione o norma, si attribuisce carattere di intenzionalita' quando: i. si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento delegato della Commissione n. 640/14. ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme e Condizioni; iii. il carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. Applicazione delle riduzioni ed esclusioni di condizionalita' La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalita' stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza ripetizione (art. 99 del Reg. UE n. 1306/2013, art. 39 del Reg. UE n. 640/2014 e art. 74 del regolamento n. 809/2014 della Commissione), oppure intenzionalmente (art. 99, Reg. UE n. 1306/2013, art. 40 del Reg. delegato UE n. 640/2014 e art. 75 del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni e' suddiviso in tre parti, coerentemente con questa impostazione. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili e' l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto. 1. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze commesse per negligenza e' il seguente: - per ogni Condizione o Norma di un dato settore di condizionalita' in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione e' quantificata in termini di portata, gravita' e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5; - una volta quantificati i tre indici per ogni Condizione o Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5; - nel caso di piu' di un'inadempienza in un dato settore, si considera un'unica inadempienza in base a quanto stabilito dall'art. 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascuna condizione/norma di condizionalita', pervenendo cosi' ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalita'. Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalita', si confronta con la seguente griglia di valori: ======================================================= | Classe | Punteggio | Riduzione % | +=============+===================+===================+ | |Uguale o superiore | | | |a 1,00 e inferiore | | | I |a 3,00 | 1% | +-------------+-------------------+-------------------+ | |Uguale o superiore | | | |a 3,00 e inferiore | | | II |a 5,00 | 3% | +-------------+-------------------+-------------------+ | |Uguale o superiore | | | III |a 5,00 | 5% | +-------------+-------------------+-------------------+ e viene definita la percentuale di riduzione applicabile. Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalita', sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall' art. 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non puo' superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente decreto. 2. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE 2.1. Prima reiterazione A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre) e l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalita'. Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sara' comunque del 15% ma l'agricoltore sara' soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento, nel corso dei due anni successivi, di un'infrazione alla medesima condizione o norma, questa sara' considerata intenzionale. 2.2. Seconda reiterazione La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile e' il 15% e, in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sara' associata l'ammonizione descritta piu' sopra. 3. RIDUZIONI PER INTENZIONALITA' In applicazione di quanto stabilito dall' art. 40 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per una determinata condizione o norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti e' stabilita nel 20%. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del presente Decreto, nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall' art. 75 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014. In questo caso, oltre alla sanzione imposta moltiplicando per tre la percentuale stabilita per l'infrazione intenzionale, l'azienda sara' esclusa da tutti i pagamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente Decreto nell'anno civile successivo. Cumulo di infrazioni di diversa natura In questo capitolo si definiscono le modalita' di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute. 1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile +-----------------------------+-----------------------------+ |1.a)Due infrazioni rilevate | | |in due settori di | | |condizionalita' differenti, | | |di cui una intenzionale e una| | |per negligenza (paragrafo 1 | | |dell'art. 74 del reg. UE |L'effetto delle infrazioni si| |809/2014) |somma. | +-----------------------------+-----------------------------+ | |L'effetto delle infrazioni si| | |somma, questa volta con | | |l'applicazione del «tetto» | |1.b)Tre o piu' infrazioni |del 5% sulle infrazioni per | |rilevate in piu' settori di |negligenza nei casi in cui la| |condizionalita' differenti, |somma delle % di riduzione | |di cui almeno una di tipo |riferite alle infrazioni per | |intenzionale (art. 74 del |negligenza oltrepassino detto| |reg. UE 809/2014) |limite. | +-----------------------------+-----------------------------+ | |In questo caso, per il | | |settore di condizionalita' in| | |cui sono considerate rilevate| | |infrazioni per negligenza e | | |intenzionali insieme, le | |1.c)Tre o piu' infrazioni |infrazioni sono considerate | |rilevate in due settori di |come un'unica infrazione, ai | |condizionalita' differenti, |sensi di quanto disposto | |di cui una almeno di tipo |dall' art. 73 (2) del Reg. | |intenzionale |(UE) n.809/2014. | +-----------------------------+-----------------------------+ 2. Rilevazione di due o piu' infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda +-------------------------------+-------------------------------+ | |Per effetto di quanto stabilito| | |all' art. 39 del Reg. delegato | | |(UE) n. 640/2014, si ha la | | |triplicazione della riduzione | | |stabilita per l'infrazione | | |ripetuta, a cui viene sommata | |2.a. Presenza di due infrazioni|la percentuale dell'infrazione | |in settori diversi di |non ripetuta, fatta salva | |condizionalita', di cui una |l'applicazione della soglia del| |ripetuta o di due infrazioni |15%, secondo quanto previsto | |rilevate nello stesso campo di |dal terzo comma del paragrafo 5| |cui solo una con reiterazione |dell'articolo citato. | +-------------------------------+-------------------------------+ | |In questo caso le infrazioni | | |sono considerate come un'unica | | |infrazione, ai sensi di quanto | | |disposto dall'art. 73 (2) del | | |regolamento di esecuzione n. | | |809/2014. E' sempre fatta salva| |2.b. Presenza di due infrazioni|l'applicazione della soglia del| |entrambe ripetute appartenenti |15%, secondo quanto previsto | |al medesimo settore di |dal terzo comma del paragrafo 5| |condizionalita' |dell'articolo citato. | +-------------------------------+-------------------------------+ 3. Rilevazione di due o piu' infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda +-----------------------------+-----------------------------------+ | |In questo caso le infrazioni sono | | |considerate come un'unica | | |infrazione, ai sensi di quanto | | |disposto dall'art. 73 (2) del | | |regolamento di esecuzione n. | |3.a. Due o piu' infrazioni |809/2014. Per cui si applica la | |intenzionali nello stesso |riduzione del 20% stabilita | |settore di condizionalita' |all'articolo 40 del reg. 640/2014. | +-----------------------------+-----------------------------------+ |3.b. Due o piu' infrazioni |Sommatoria delle percentuali | |intenzionali in diversi |derivante dall'applicazione delle | |settori di condizionalita' |riduzioni previste. | +-----------------------------+-----------------------------------+ 4. Rilevazione di una o piu' infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda +-------------------------+---------------------------+ | |In questi casi l'azienda, | | |oltre alla riduzione | | |imposta e calcolata a norma| | |dell'articolo 40 del | |Nel caso di infrazioni |regolamento delegato (UE) | |intenzionali ripetute si |n. 640/2014, e' esclusa da | |applica quanto disposto |tutti i pagamenti di cui al| |dall' art. art. 75 del |comma 2 dell'articolo 1 | |Reg. di esecuzione (UE) |nell'anno civile | |n. 809/2014. |successivo. | +-------------------------+---------------------------+