(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
  Modalita'   di   calcolo   delle    riduzioni    derivanti    dalla
condizionalita' 
  Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito  del
riscontro di violazioni rispetto alle condizioni ed alle norme  della
condizionalita'  e'  determinato  in  funzione  di  quanto  riportato
all'art. 99 del Reg. UE n. 1306/2013, agli articoli da 39  a  41  del
Reg. delegato UE n. 640/2014 e agli articoli 73, 74 e 75 del Reg.  di
esecuzione (UE) n. 809/2014. 
  Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni  e
delle esclusioni 
  - Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare
dell'impatto  dell'infrazione  stessa,  che  puo'   essere   limitato
all'azienda oppure piu' ampio. 
  - Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso  di
tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e  dalla  possibilita'
di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. 
  -  Gravita'  dell'infrazione:  che  dipende  in  particolare  dalla
rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce  degli
obiettivi della condizione o della norma in questione. 
  - Inadempienza ripetuta: l'inadempienza accertata piu' di una volta
in tre anni civili consecutivi  a  una  stessa  condizione  o  norma,
purche'  il  beneficiario  sia  stato  informato  di  un'inadempienza
anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunita'  di  adottare  i
provvedimenti  necessari  per  porre  termine   a   tale   precedente
situazione di inadempienza. Al fine di stabilire  la  ripetizione  di
un'inadempienza,  sono  prese  in  considerazione   le   inadempienze
determinate in conformita' del  regolamento  (CE)  n.  1122/2009;  in
particolare,  la  norma  BCAA  3,  indicata  nell'allegato   II   del
regolamento (UE) n. 1306/2013, e' considerata equivalente  al  CGO  2
dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella  sua  versione
in vigore il 21 dicembre 2013. 
  - Inadempienze di importanza minore: l'inadempienza i  cui  effetti
possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravita' e durata
siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano
un rischio diretto per la salute  pubblica  o  per  la  salute  degli
animali non possono essere  considerati  inadempienze  di  importanza
minore. 
  -  Allerta  tempestivo:  si  istituisce  un  sistema   di   allerta
tempestivo applicabile ai casi di inadempienza minore. L'autorita' di
controllo competente invia  un'allerta  tempestivo  al  beneficiario,
notificando al  beneficiario  la  constatazione  dell'inadempienza  e
l'obbligo  di  adottare  misure  correttive.   Le   inadempienze   di
importanza minore i cui effetti siano sanati  nei  termini  stabiliti
nella   comunicazione   di   allerta   tempestivo   non   determinano
l'applicazione di  alcuna  sanzione  amministrativa.  Qualora  in  un
controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza  non  e'  stata
sanata, si applica con effetto retroattivo la  riduzione  di  cui  al
primo comma. Ai beneficiari che hanno ricevuto  per  la  prima  volta
un'allerta tempestivo e' concesso l'accesso prioritario al sistema di
consulenza aziendale (paragrafo 2 dell'art. 99 del reg. UE 1306/2013. 
  - Misura correttiva: azione di  natura  agronomica,  strutturale  o
amministrativa che ha come obiettivo il ripristino  delle  condizioni
ante-infrazione  oppure   l'eliminazione   degli   effetti   negativi
dell'infrazione stessa, eseguita  dall'agricoltore  a  correzione  di
un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei
tempi  previsti,  l'azione  correttiva  annulla  gli  effetti   della
riduzione corrispondente all'infrazione. 
  -  Negligenza:  tutte  le  infrazioni  a  cui  non  sia  attribuito
carattere di  intenzionalita'  sono  considerate  come  commesse  per
negligenza. 
  -  Intenzionalita':  alle  infrazioni  rilevate,   a   livello   di
condizione o  norma,  si  attribuisce  carattere  di  intenzionalita'
quando: 
  i.  si  verificano   le   condizioni   di   ripetuta   reiterazione
dell'infrazione,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   39   del
regolamento delegato della Commissione n. 640/14. 
  ii. gli indici di verifica superino i  limiti  fissati  per  alcune
Norme e Condizioni; 
  iii. il carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli Enti  di
controllo  specializzati,  nel  corso  dei  controlli  previsti   per
l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. 
  Applicazione delle riduzioni ed esclusioni di condizionalita' 
  La  Regolamentazione  comunitaria  relativa  alla   condizionalita'
stabilisce  una  differenza  nell'applicazione  delle  riduzioni,  in
funzione della natura delle infrazioni, se commesse  per  negligenza,
con o senza ripetizione (art. 99 del Reg. UE n.  1306/2013,  art.  39
del Reg. UE n. 640/2014 e art. 74 del regolamento n.  809/2014  della
Commissione), oppure intenzionalmente (art. 99, Reg. UE n. 1306/2013,
art. 40 del Reg. delegato UE n.  640/2014  e  art.  75  del  Reg.  di
esecuzione UE  n.  809/2014).  Di  conseguenza,  la  trattazione  dei
meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni e' suddiviso in
tre parti, coerentemente con questa impostazione. 
  La base di calcolo delle percentuali di  riduzione  applicabili  e'
l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo  1,  comma  2
del presente decreto. 
  1. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA 
  Il procedimento per la  definizione  del  calcolo  della  riduzione
applicabile per inadempienze commesse per negligenza e' il seguente: 
  - per ogni Condizione o Norma di un dato settore di condizionalita'
in cui si riscontra la violazione  di  un  impegno,  l'infrazione  e'
quantificata in termini di portata, gravita' e  durata:  bassa  =  1;
media = 3; alta = 5; 
  - una volta quantificati i tre indici per ogni Condizione  o  Norma
violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media
aritmetica  per  ottenere  un  unico  punteggio   medio   che   sara'
necessariamente compreso nell'intervallo 1-5; 
  - nel caso di piu'  di  un'inadempienza  in  un  dato  settore,  si
considera un'unica inadempienza in base a quanto stabilito  dall'art.
73 del regolamento di esecuzione (UE) n.  809/2014  e  si  sommano  i
punteggi medi ottenuti per ogni infrazione  riscontrata  in  ciascuna
condizione/norma di condizionalita', pervenendo cosi' ad un punteggio
totale riferito a quel settore di condizionalita'. 
  Il punteggio ottenuto, per  ogni  settore  di  condizionalita',  si
confronta con la seguente griglia di valori: 
 
 
       =======================================================
       |   Classe    |     Punteggio     |    Riduzione %    |
       +=============+===================+===================+
       |             |Uguale o superiore |                   |
       |             |a 1,00 e inferiore |                   |
       |      I      |a 3,00             |        1%         |
       +-------------+-------------------+-------------------+
       |             |Uguale o superiore |                   |
       |             |a 3,00 e inferiore |                   |
       |     II      |a 5,00             |        3%         |
       +-------------+-------------------+-------------------+
       |             |Uguale o superiore |                   |
       |     III     |a 5,00             |        5%         |
       +-------------+-------------------+-------------------+
 
 
  e viene definita la percentuale di riduzione applicabile. 
  Una volta definita la riduzione applicabile  per  ogni  settore  di
condizionalita', sono sommate le percentuali ottenute  e  confrontate
con il limite fissato dall' art. 74  del  regolamento  di  esecuzione
(UE)  n.  809/2014,  che  stabilisce   che   la   riduzione   massima
applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non  puo'
superare il 5% dell'importo  complessivo  dei  pagamenti  di  cui  al
paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente decreto. 
  2. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE 
  2.1. Prima reiterazione 
  A norma di Regolamento,  la  prima  reiterazione  della  violazione
provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un
fattore 3 (tre) e l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di
riduzione applicabile ai sensi della condizionalita'. 
  Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga  o  ecceda  il
15%, la riduzione applicata sara' comunque del 15%  ma  l'agricoltore
sara' soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo
avvisa che, in caso di ulteriore accertamento, nel corso dei due anni
successivi, di un'infrazione alla medesima condizione o norma, questa
sara' considerata intenzionale. 
  2.2. Seconda reiterazione 
  La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei
due  anni  successivi  alla  rilevazione  della  prima,  provoca   la
moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un
ulteriore fattore 3 (tre). 
  Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile  e'
il 15% e, in caso  questo  limite  sia  raggiunto  o  superato,  alla
riduzione massima sara' associata l'ammonizione descritta piu' sopra. 
  3. RIDUZIONI PER INTENZIONALITA' 
  In applicazione di quanto stabilito dall' art. 40 del Reg. delegato
(UE)  n.  640/2014,  in  caso  di  infrazione  intenzionale  per  una
determinata condizione o norma la riduzione applicabile al  complesso
degli aiuti diretti e' stabilita nel 20%. 
  Ai sensi di quanto  stabilito  dall'articolo  7,  paragrafo  8  del
presente Decreto, nel caso di  infrazioni  intenzionali  ripetute  si
applica quanto disposto dall' art. 75 del  Reg.  di  esecuzione  (UE)
n.809/2014. In questo caso, oltre alla sanzione imposta moltiplicando
per tre  la  percentuale  stabilita  per  l'infrazione  intenzionale,
l'azienda sara' esclusa da tutti i pagamenti di cui  all'articolo  1,
paragrafo 2 del presente Decreto nell'anno civile successivo. 
  Cumulo di infrazioni di diversa natura 
  In questo capitolo si  definiscono  le  modalita'  di  applicazione
delle riduzioni nelle situazioni in cui  siano  rilevate  in  azienda
infrazioni di diversa natura: dovute  a  negligenza  e  intenzionali,
rilevate per la prima volta e ripetute. 
  1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico
della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile 
 
 
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |1.a)Due infrazioni rilevate  |                             |
    |in due settori di            |                             |
    |condizionalita' differenti,  |                             |
    |di cui una intenzionale e una|                             |
    |per negligenza (paragrafo 1  |                             |
    |dell'art. 74 del reg. UE     |L'effetto delle infrazioni si|
    |809/2014)                    |somma.                       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |                             |L'effetto delle infrazioni si|
    |                             |somma, questa volta con      |
    |                             |l'applicazione del «tetto»   |
    |1.b)Tre o piu' infrazioni    |del 5% sulle infrazioni per  |
    |rilevate in piu' settori di  |negligenza nei casi in cui la|
    |condizionalita' differenti,  |somma delle % di riduzione   |
    |di cui almeno una di tipo    |riferite alle infrazioni per |
    |intenzionale (art. 74 del    |negligenza oltrepassino detto|
    |reg. UE 809/2014)            |limite.                      |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |                             |In questo caso, per il       |
    |                             |settore di condizionalita' in|
    |                             |cui sono considerate rilevate|
    |                             |infrazioni per negligenza e  |
    |                             |intenzionali insieme, le     |
    |1.c)Tre o piu' infrazioni    |infrazioni sono considerate  |
    |rilevate in due settori di   |come un'unica infrazione, ai |
    |condizionalita' differenti,  |sensi di quanto disposto     |
    |di cui una almeno di tipo    |dall' art. 73 (2) del Reg.   |
    |intenzionale                 |(UE) n.809/2014.             |
    +-----------------------------+-----------------------------+
 
  2. Rilevazione di due o  piu'  infrazioni  per  negligenza  di  cui
almeno una ripetuta a carico della stessa azienda 
 
 
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                               |Per effetto di quanto stabilito|
  |                               |all' art. 39 del Reg. delegato |
  |                               |(UE) n. 640/2014, si ha la     |
  |                               |triplicazione della riduzione  |
  |                               |stabilita per l'infrazione     |
  |                               |ripetuta, a cui viene sommata  |
  |2.a. Presenza di due infrazioni|la percentuale dell'infrazione |
  |in settori diversi di          |non ripetuta, fatta salva      |
  |condizionalita', di cui una    |l'applicazione della soglia del|
  |ripetuta o di due infrazioni   |15%, secondo quanto previsto   |
  |rilevate nello stesso campo di |dal terzo comma del paragrafo 5|
  |cui solo una con reiterazione  |dell'articolo citato.          |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |                               |In questo caso le infrazioni   |
  |                               |sono considerate come un'unica |
  |                               |infrazione, ai sensi di quanto |
  |                               |disposto dall'art. 73 (2) del  |
  |                               |regolamento di esecuzione n.   |
  |                               |809/2014. E' sempre fatta salva|
  |2.b. Presenza di due infrazioni|l'applicazione della soglia del|
  |entrambe ripetute appartenenti |15%, secondo quanto previsto   |
  |al medesimo settore di         |dal terzo comma del paragrafo 5|
  |condizionalita'                |dell'articolo citato.          |
  +-------------------------------+-------------------------------+
 
 
  3. Rilevazione di due o piu' infrazioni intenzionali a carico della
stessa azienda 
 
 
 +-----------------------------+-----------------------------------+
 |                             |In questo caso le infrazioni sono  |
 |                             |considerate come un'unica          |
 |                             |infrazione, ai sensi di quanto     |
 |                             |disposto dall'art. 73 (2) del      |
 |                             |regolamento di esecuzione n.       |
 |3.a. Due o piu' infrazioni   |809/2014. Per cui si applica la    |
 |intenzionali nello stesso    |riduzione del 20% stabilita        |
 |settore di condizionalita'   |all'articolo 40 del reg. 640/2014. |
 +-----------------------------+-----------------------------------+
 |3.b. Due o piu' infrazioni   |Sommatoria delle percentuali       |
 |intenzionali in diversi      |derivante dall'applicazione delle  |
 |settori di condizionalita'   |riduzioni previste.                |
 +-----------------------------+-----------------------------------+
 
  4. Rilevazione di una o piu'  infrazioni  intenzionali  ripetute  a
carico della stessa azienda 
 
 
       +-------------------------+---------------------------+
       |                         |In questi casi l'azienda,  |
       |                         |oltre alla riduzione       |
       |                         |imposta e calcolata a norma|
       |                         |dell'articolo 40 del       |
       |Nel caso di infrazioni   |regolamento delegato (UE)  |
       |intenzionali ripetute si |n. 640/2014, e' esclusa da |
       |applica quanto disposto  |tutti i pagamenti di cui al|
       |dall' art. art. 75 del   |comma 2 dell'articolo 1    |
       |Reg. di esecuzione (UE)  |nell'anno civile           |
       |n. 809/2014.             |successivo.                |
       +-------------------------+---------------------------+