Art. 2 
 
 
                        I Servizi della Rete 
 
  1. Ogni Servizio sanitario penitenziario e' una  sede  territoriale
della  locale  azienda  sanitaria  ed  eroga  l'assistenza  sanitaria
garantendo l'azione multidisciplinare e l'integrazione di  interventi
a favore della persona detenuta, fa  parte  della  rete  dei  servizi
regionali,  che  assicura  la  continuita'  assistenziale.   Per   la
prescrizione  di  tutte  le  prestazioni  sanitarie   e'   utilizzato
esclusivamente il ricettario unico regionale,  anche  per  rispondere
alla necessita' dei flussi informativi. 
  2.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  aziende  sanitarie
assicurano la promozione della salute, la diagnosi e  la  cura  degli
eventi  patologici  acuti  e  cronici,  di  norma  all'interno  delle
strutture  penitenziarie,  valorizzando  le  risorse  sanitarie   ivi
disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e  delle  innovazioni
che consentono l'erogazione di servizi a distanza. Quando necessario,
in relazione alla tipologia dell'evento morboso od alla  complessita'
della prestazione necessaria, le prestazioni sono erogate  in  luoghi
esterni di cura in conformita' alla normativa vigente. 
  3.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  aziende  sanitarie
assicurano in tutti  gli  Istituti  penitenziari  forme  di  medicina
d'iniziativa e promozione della salute attraverso la correzione degli
stili di vita e dei possibili fattori  di  rischio  con  il  concorso
delle  Direzioni  penitenziarie  per  l'individuazione  di  soluzioni
logistiche ed organizzative che  favoriscano  il  mantenimento  dello
stato di salute dei detenuti (individuazione di stanze di  detenzione
destinate  ad  accogliere  detenuti  in  fase  post-acuzie   o   zone
smoke-free, regolamentazione dell'acquisto dell'alcool, diete  mirate
al controllo del peso corporeo, configurazione dei letti con  reti  e
materassi rigidi per patologie,  ambienti  per  disabili,  etc.).  Le
regioni, le province  autonome  e  le  aziende  sanitarie  assicurano
altresi' gli interventi di  screening  e  diagnosi  precoce  previsti
dalla  normativa,   l'assistenza   medica   di   base,   l'assistenza
farmaceutica  ed  integrativa,  e  le  visite   medico-specialistiche
ambulatoriali. Laddove si riscontri  l'esigenza  di  una  prestazione
specialistica ambulatoriale non disponibile all'interno dell'istituto
penitenziario o della azienda sanitaria di competenza, la  stessa  e'
garantita  anche  attraverso  specifici  accordi  con  altre  aziende
sanitarie, specie per la diagnostica strumentale ad  alta  tecnologia
(TAC,  RMN,  PET,  ecc.);  in  tutti  gli  istituti  penitenziari  e'
garantita  la  presa  in  carico  ed  il  trattamento  dei   detenuti
tossicodipendenti e alcoldipendenti. Come previsto  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, Allegato  A,  e
nell'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 13 ottobre  2011,
in merito alla "Prevenzione, cura e riabilitazione  nel  campo  della
salute mentale", le aziende sanitarie garantiscono alle  persone  con
disturbi mentali appropriati interventi e tutte  le  possibilita'  di
cura e di promozione della salute mentale. A  tal  fine,  le  aziende
sanitarie  elaborano  con  le  Direzioni   penitenziarie   protocolli
operativi volti a definire le modalita'  di  collaborazione  tra  gli
operatori sanitari e gli operatori penitenziari per  l'individuazione
precoce del disagio dei detenuti e per la riduzione  del  rischio  di
suicidio e di autolesionismo in ambiente penitenziario secondo quanto
previsto dall'accordo della Conferenza unificata del 19 gennaio 2012.
Gli interventi  sono  effettuati  all'ingresso  e  durante  tutto  il
periodo  di  permanenza  della  persona  nell'istituto  di   pena   e
assicurano la  continuita'  della  presa  in  carico,  attraverso  il
collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del
detenuto. L'assistenza protesica a favore degli aventi  titolo  e  la
fornitura dei previsti ausili e  protesi  per  disabili  e'  soggetta
all'autorizzazione dell'azienda sanitaria. Per  l'accertamento  delle
condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i., 18/80 e s.m.i.,  104/92
e s.m.i, 68/99 e s.m.i., si applicano le  procedure  della  normativa
vigente; per  i  non  residenti  le  commissioni  operano  su  delega
dell'azienda sanitaria di residenza. 
  4.  In  situazioni   di   emergenza-urgenza   l'azienda   sanitaria
garantisce  all'interno  degli  Istituti   penitenziari   un'adeguata
risposta di primo soccorso  per  la  tempestiva  stabilizzazione  del
paziente detenuto, tramite il servizio medico interno  ed  i  servizi
territoriali di emergenza-urgenza, cui segue,  ove  occorra,  l'invio
immediato   presso   la   struttura   ospedaliera   di    riferimento
territoriale. Analoga prestazione, esclusivamente  in  situazioni  di
emergenza-urgenza,  viene  garantita  nei  confronti  delle   persone
comunque presenti all'interno dell'Istituto penitenziario. In  nessun
caso e' configurabile una funzione di pronto soccorso in carcere. Nei
confronti del Corpo di polizia penitenziaria, al  di  fuori  di  tale
previsione, sono  garantite  esclusivamente  le  prestazioni  di  cui
all'Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e  dei  successivi
protocolli in sede territoriale. 
  5. Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  aziende  sanitarie,
attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo
dell'Amministrazione   penitenziaria,   garantiscono,   sul   proprio
territorio ai detenuti con comorbilita' complesse, tossicodipendenti,
alcoldipendenti, soggetti con disagio/disturbo mentale, detenuti  con
patologie croniche o con disabilita' che  necessitano  di  un  regime
particolarmente assistito, cure adeguate in ambito  detentivo,  anche
attraverso l'attivazione di sezioni dedicate. 
  6. La pianificazione regionale della rete tiene conto di: 
    realta' esistente in termini di strutture e servizi; 
    capienza dell'istituto; 
    numero annuo di ingressi; 
    presenza media di detenuti; 
    territori a piu' alto tasso di criminalita'; 
    sedi penitenziarie con particolari tipologie di detenuti; 
    istituti  penitenziari  attrezzati   con   specifiche   strutture
sanitarie interne,  per  i  quali  sia  predisposto  un  servizio  di
continuita' assistenziale medica ed infermieristica presente h 24. 
  7. La pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa  in
carico  dei  detenuti   con   necessita'   di   particolare   impegno
assistenziale  e'  orientata  al  modello  organizzativo  delle  reti
cliniche integrate "HUB & SPOKE" che prevede la concentrazione  della
casistica piu' complessa in  un  numero  limitato  di  centri  (HUB).
L'attivita' degli HUB e' fortemente integrata, attraverso connessioni
funzionali,  con  quella  dei  centri   periferici   (SPOKE).   Nella
ridefinizione del  modello  di  rete  assistenziale  per  le  persone
detenute, i servizi sanitari di riferimento possono essere sia  intra
che extrapenitenziari. A  questo  fine,  le  Regioni  e  le  province
autonome procedono alla: 
    Individuazione   delle    "sezioni    sanitarie    specializzate"
all'interno delle  strutture  penitenziarie  e  verifica  della  loro
coerenza rispetto al fabbisogno regionale.  Con  riferimento  a  tali
strutture si utilizzano i termini di trasferimento e permanenza; 
    Individuazione di reparti di ricovero e degenza all'interno delle
strutture ospedaliere: procedure definite quali  ricovero  o  degenza
possono riferirsi solo a specifici reparti  ospedalieri  di  medicina
penitenziaria  (ex  medicina  protetta).  I  ricoveri   presso   tali
strutture sono attuati su disposizione  della  autorita'  giudiziaria
(trasferimento per cure) che ne stabilisce il termine  anche  secondo
le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le Regioni e  le
Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura  dei  posti
di degenza previsti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14  giugno
1993, n. 187, convertito nella legge n.  296/93,  anche  al  fine  di
definire il fabbisogno standard  dei  posti  letto  per  detenuti  da
attivare in ciascuna regione.