Art. 2 I Servizi della Rete 1. Ogni Servizio sanitario penitenziario e' una sede territoriale della locale azienda sanitaria ed eroga l'assistenza sanitaria garantendo l'azione multidisciplinare e l'integrazione di interventi a favore della persona detenuta, fa parte della rete dei servizi regionali, che assicura la continuita' assistenziale. Per la prescrizione di tutte le prestazioni sanitarie e' utilizzato esclusivamente il ricettario unico regionale, anche per rispondere alla necessita' dei flussi informativi. 2. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all'interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l'erogazione di servizi a distanza. Quando necessario, in relazione alla tipologia dell'evento morboso od alla complessita' della prestazione necessaria, le prestazioni sono erogate in luoghi esterni di cura in conformita' alla normativa vigente. 3. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano in tutti gli Istituti penitenziari forme di medicina d'iniziativa e promozione della salute attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori di rischio con il concorso delle Direzioni penitenziarie per l'individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato di salute dei detenuti (individuazione di stanze di detenzione destinate ad accogliere detenuti in fase post-acuzie o zone smoke-free, regolamentazione dell'acquisto dell'alcool, diete mirate al controllo del peso corporeo, configurazione dei letti con reti e materassi rigidi per patologie, ambienti per disabili, etc.). Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano altresi' gli interventi di screening e diagnosi precoce previsti dalla normativa, l'assistenza medica di base, l'assistenza farmaceutica ed integrativa, e le visite medico-specialistiche ambulatoriali. Laddove si riscontri l'esigenza di una prestazione specialistica ambulatoriale non disponibile all'interno dell'istituto penitenziario o della azienda sanitaria di competenza, la stessa e' garantita anche attraverso specifici accordi con altre aziende sanitarie, specie per la diagnostica strumentale ad alta tecnologia (TAC, RMN, PET, ecc.); in tutti gli istituti penitenziari e' garantita la presa in carico ed il trattamento dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, Allegato A, e nell'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 13 ottobre 2011, in merito alla "Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale", le aziende sanitarie garantiscono alle persone con disturbi mentali appropriati interventi e tutte le possibilita' di cura e di promozione della salute mentale. A tal fine, le aziende sanitarie elaborano con le Direzioni penitenziarie protocolli operativi volti a definire le modalita' di collaborazione tra gli operatori sanitari e gli operatori penitenziari per l'individuazione precoce del disagio dei detenuti e per la riduzione del rischio di suicidio e di autolesionismo in ambiente penitenziario secondo quanto previsto dall'accordo della Conferenza unificata del 19 gennaio 2012. Gli interventi sono effettuati all'ingresso e durante tutto il periodo di permanenza della persona nell'istituto di pena e assicurano la continuita' della presa in carico, attraverso il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto. L'assistenza protesica a favore degli aventi titolo e la fornitura dei previsti ausili e protesi per disabili e' soggetta all'autorizzazione dell'azienda sanitaria. Per l'accertamento delle condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i., 18/80 e s.m.i., 104/92 e s.m.i, 68/99 e s.m.i., si applicano le procedure della normativa vigente; per i non residenti le commissioni operano su delega dell'azienda sanitaria di residenza. 4. In situazioni di emergenza-urgenza l'azienda sanitaria garantisce all'interno degli Istituti penitenziari un'adeguata risposta di primo soccorso per la tempestiva stabilizzazione del paziente detenuto, tramite il servizio medico interno ed i servizi territoriali di emergenza-urgenza, cui segue, ove occorra, l'invio immediato presso la struttura ospedaliera di riferimento territoriale. Analoga prestazione, esclusivamente in situazioni di emergenza-urgenza, viene garantita nei confronti delle persone comunque presenti all'interno dell'Istituto penitenziario. In nessun caso e' configurabile una funzione di pronto soccorso in carcere. Nei confronti del Corpo di polizia penitenziaria, al di fuori di tale previsione, sono garantite esclusivamente le prestazioni di cui all'Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e dei successivi protocolli in sede territoriale. 5. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo dell'Amministrazione penitenziaria, garantiscono, sul proprio territorio ai detenuti con comorbilita' complesse, tossicodipendenti, alcoldipendenti, soggetti con disagio/disturbo mentale, detenuti con patologie croniche o con disabilita' che necessitano di un regime particolarmente assistito, cure adeguate in ambito detentivo, anche attraverso l'attivazione di sezioni dedicate. 6. La pianificazione regionale della rete tiene conto di: realta' esistente in termini di strutture e servizi; capienza dell'istituto; numero annuo di ingressi; presenza media di detenuti; territori a piu' alto tasso di criminalita'; sedi penitenziarie con particolari tipologie di detenuti; istituti penitenziari attrezzati con specifiche strutture sanitarie interne, per i quali sia predisposto un servizio di continuita' assistenziale medica ed infermieristica presente h 24. 7. La pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa in carico dei detenuti con necessita' di particolare impegno assistenziale e' orientata al modello organizzativo delle reti cliniche integrate "HUB & SPOKE" che prevede la concentrazione della casistica piu' complessa in un numero limitato di centri (HUB). L'attivita' degli HUB e' fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri periferici (SPOKE). Nella ridefinizione del modello di rete assistenziale per le persone detenute, i servizi sanitari di riferimento possono essere sia intra che extrapenitenziari. A questo fine, le Regioni e le province autonome procedono alla: Individuazione delle "sezioni sanitarie specializzate" all'interno delle strutture penitenziarie e verifica della loro coerenza rispetto al fabbisogno regionale. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di trasferimento e permanenza; Individuazione di reparti di ricovero e degenza all'interno delle strutture ospedaliere: procedure definite quali ricovero o degenza possono riferirsi solo a specifici reparti ospedalieri di medicina penitenziaria (ex medicina protetta). I ricoveri presso tali strutture sono attuati su disposizione della autorita' giudiziaria (trasferimento per cure) che ne stabilisce il termine anche secondo le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura dei posti di degenza previsti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge n. 296/93, anche al fine di definire il fabbisogno standard dei posti letto per detenuti da attivare in ciascuna regione.