Art. 3 
 
 
                           Accreditamento 
 
  1. Nelle more del completamento dei percorso  di  autorizzazione  e
accreditamento ai sensi della normativa vigente, i  servizi  sanitari
operanti all'interno degli Istituti penitenziari rimangono  attivi  e
funzionanti fino alla emanazione dell'atto  di  autorizzazione  e  di
accreditamento istituzionale. 
  2.  La  Amministrazione  penitenziaria,  nelle  sue   articolazioni
centrali e periferiche,  la  regione  e  la  ASL  stipulano  appositi
protocolli  d'intesa  che  stabiliscono   il   cronoprogramma   degli
eventuali lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1. 
  3. Come previsto dall'Accordo della  Conferenza  unificata  del  29
aprile 2009, sono a carico del Ministero della  giustizia  gli  oneri
relativi agli interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
dei locali concessi in uso al fine dell'erogazione delle  prestazioni
sanitarie. I  suddetti  interventi  sono  inseriti  nel  primo  piano
triennale  utile  di  edilizia  penitenziaria,  per   consentire   il
completamento dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento.