Art. 7 Utilizzazione delle risorse aziendali da parte di terzi a fini di cura e/o medico-legali 1. Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 11 della legge n. 354/75 e dal comma 7 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, la Direzione dell'IP, su richiesta del detenuto, puo' autorizzare l'ingresso in IP di medici di fiducia dei detenuto stesso. 2. Ferma restando la necessaria autorizzazione della azienda sanitaria competente, per l'utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali d'uso e' dovuto, nei casi di cui al comma 1, uno specifico corrispettivo a carico del detenuto medesimo. 3. Con atto da definirsi in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti: le modalita' di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN; i tempi e le modalita' di utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali, nonche' i criteri omogenei per l'individuazione del corrispettivo dovuto dal detenuto.