Art. 7 
 
 
           Utilizzazione delle risorse aziendali da parte 
              di terzi a fini di cura e/o medico-legali 
 
  1. Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 11 della legge n.
354/75 e dal comma 7 dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 230/2000, la Direzione dell'IP, su richiesta del detenuto,
puo' autorizzare l'ingresso in IP di medici di fiducia  dei  detenuto
stesso. 
  2.  Ferma  restando  la  necessaria  autorizzazione  della  azienda
sanitaria competente, per l'utilizzo dei locali, beni  strumentali  e
materiali d'uso e' dovuto, nei casi di cui al comma 1, uno  specifico
corrispettivo a carico del detenuto medesimo. 
  3. Con atto da definirsi in  sede  di  Conferenza  unificata,  sono
stabiliti: 
    le modalita' di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN; 
    i tempi e le modalita' di utilizzo dei locali, beni strumentali e
materiali,  nonche'  i  criteri  omogenei  per  l'individuazione  del
corrispettivo dovuto dal detenuto.